Cassazione Penale, Sentenza n. 12764/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando l'omesso esame dei motivi nuovi depositati il 28/12/2023 in Cassazione. Con il primo motivo aggiunto si è dedotta l'inosservanza dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che la qualificazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico sarebbe stata fondata solo sulla reiterazione di cessioni di stupefacenti, senza prova di cassa comune, canale unico di approvvigionamento, contributo causale e dolo di partecipazione. Con il secondo motivo aggiunto si è censurata l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., lamentando l'assenza della prova dei requisiti del sodalizio di tipo mafioso (forza intimidatrice, assoggettamento, omertà). Il difensore ha dedotto che l'omesso esame configuri errore di fatto rimediabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'art. 625-bis è riservato alla correzione di errori di fatto/materiali e non ad errori di giudizio valutativo. Le Sezioni Unite sono richiamate per la distinzione tra svista materiale (ammissibile) e omissione valutativa (non ammessa). La Corte ha inoltre ritenuto che i motivi aggiunti fossero stati in realtà esaminati e disattesi, ovvero assorbiti dalla motivazione generale svolta nelle pagine indicate (trattazione della sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione e dell'aggravante). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende (ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata) e alle spese del procedimento ex art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Limita il rimedio straordinario alla correzione di errori materiali o di fatto; non è applicabile per omissioni o valutazioni intrinsecamente di giudizio salvo che l'omissione derivi da una svista materiale immediatamente rilevabile.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Regola aspetti sanzionatori relativi ai reati connessi agli stupefacenti; il ricorrente sosteneva che le sentenze di merito avessero illegittimamente ritenuto l'associazione per effetto della sola reiterazione di cessioni. La Corte ha ritenuto che la questione fosse già esaminata e che gli elementi probatori (intercettazioni, base logistica, modus operandi) giustificassero la valutazione di merito.
L'aggravante richiede prova dei caratteri di tipo mafioso (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà). La Corte ha ritenuto le censure generiche e assorbite dalla valutazione generale che ha rilevato la condivisione di base logistica e operativa tra i soggetti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte lo ha applicato per le spese del procedimento straordinario dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) qualora non si ravvisi colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo di 3.000 euro.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (esempi citati)
Sez. U n. 18651/2015 - Sez. U n. 37505/2011 - Sez. U n. 16103/2002
Principi richiamati: distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio; l'omesso esame di un motivo non costituisce di per sé errore di fatto quando il motivo è incompatibile con la ratio della decisione o è implicitamente assorbito dalla trattazione di altro motivo; l'errore di fatto sussiste solo se si tratta di una svista materiale immediatamente rilevabile.
Massime di principio
- L'art. 625-bis c.p.p. è uno strumento strettamente limitato alla rettifica di svista materiale o errore di fatto immediatamente verificabile; non può sostituirsi al sindacato di legittimità sulle valutazioni compiute dal giudice.
- L'omesso esame di un motivo in Corte di cassazione non dà automaticamente diritto al rimedio straordinario: occorre dimostrare che si tratti di una vera svista materiale e che la decisione sarebbe stata diversa se il motivo fosse stato valutato.
- Motivi aggiunti o memorie tardive devono essere specifici e evidenziare questioni non già implicite o trattate nella motivazione: argomentazioni generiche o sovrapponibili ai motivi già esaminati rischiano di essere ritenute assorbite o irrilevanti.
- Nelle contestazioni relative a fatti associativi o aggravanti di tipo mafioso, il giudice valuta il complesso probatorio (intercettazioni, base logistica, comportamento del gruppo); la mera ripetizione di singole condotte non esclude automaticamente la ricostruzione associativa se inserita in un contesto probatorio complessivo.
- Per contestare l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis (o sue varianti) è necessario puntare su elementi concreti che smentiscano la forza intimidatrice, l'assoggettamento o l'omertà; obiezioni generiche sono facilmente ritenute insufficienti.
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