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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di tre farmacie comunali. Una farmacista, dopo la pubblicazione di un avviso di vendita con asta pubblica e, in mancanza di offerte, trattativa privata, aveva esercitato la prelazione sulla farmacia di via Linneo, risultando prima aggiudicataria a un prezzo poi annullato dal giudice amministrativo. A seguito della riapertura della procedura, aveva esercitato nuovamente la prelazione, acquistando la stessa farmacia a un prezzo più elevato. In sede civile chiedeva il risarcimento dei danni per la lesione del proprio affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa, deducendo: la perdita della chance di acquistare un'altra farmacia comunale, quella di via Modigliani, che riteneva più conveniente; il maggior esborso derivante dall'aver scelto la farmacia di via Linneo confidando nel prezzo originario; le spese sostenute per il giudizio davanti al TAR; e il preteso danno da diminuzione del valore della farmacia acquistata, che sarebbe stata gestita in modo negligente durante la pendenza del contenzioso amministrativo. La Corte d'appello aveva escluso la prova sia della perdita di chance sia del danno patrimoniale da mancato acquisto della farmacia Modigliani, aveva ritenuto che le spese processuali dovevano essere fatte valere nel giudizio amministrativo e aveva riconosciuto solo il costo della fideiussione. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2043 c.c. e 115-116 c.p.c. per il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance e delle spese; con il secondo denunciava la medesima violazione in relazione al riconoscimento, da parte della Corte d'appello, di un danno molto ridotto, contestando la valutazione del ritardo procedimentale e della cattiva gestione dell'esercizio commerciale, che a suo dire aveva inciso sul valore della farmacia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in una richiesta di riesame del merito e del materiale istruttorio, fuori dai limiti del sindacato di legittimità, oltre a difettare di specificità e di autosufficienza per mancata puntuale indicazione degli atti, dei documenti e delle deduzioni processuali rilevanti. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, disponendo inoltre il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della pretesa risarcitoria per lesione dell'affidamento e danno patrimoniale da comportamento illecito della pubblica amministrazione

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende il dovere di considerare i fatti non contestati; non basta una diversa valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa disattende prove legali; non è censurabile in cassazione la mera valutazione delle prove non legali

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    richiamato per precisare che le anomalie motivazionali rilevanti sono solo quelle costituzionalmente significative

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame rileva solo per un fatto storico decisivo; non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve esporre i fatti in modo completo, con indicazione delle reciproche pretese e delle ragioni della decisione

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    il motivo deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi; altrimenti è un 'non motivo' e il ricorso è inammissibile

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    è necessario indicare e localizzare specificamente atti e documenti su cui il motivo si fonda, con il relativo contenuto rilevante

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale in cassazione è soggetta alle regole proprie del giudizio di legittimità; non è sufficiente un deposito irrituale in memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per escludere la ritualità del deposito documentale effettuato con la memoria illustrativa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole per la ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore probatorio legale a elementi che non lo hanno, non potendo la censura risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se trascura anche solo una delle ragioni autonome della decisione, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, il loro contenuto rilevante e la loro collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La perdita di chance e il danno patrimoniale da lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa devono essere specificamente allegati e provati; non è sufficiente una mera prospettazione con deduzioni generiche o prive di riscontro documentale.
  • Le spese di lite sostenute in un giudizio amministrativo non possono essere nuovamente richieste a titolo di danno risarcibile nel giudizio civile quando la loro regolazione doveva avvenire nel processo in cui sono state liquidate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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