Cassazione Civile, Ordinanza n. 37474/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un atto con cui l'ente locale aveva accertato un credito di euro 173.213,31 nei confronti della società che operava quale mandataria con rappresentanza di un'altra società del gruppo, a titolo di oneri di ristoro per il degrado del corpo stradale conseguente a scavi eseguiti nel 2005. La società aveva agito per ottenere l'annullamento del provvedimento e la declaratoria di non debenza della somma. In primo grado il tribunale aveva declinato la giurisdizione; in appello la corte territoriale aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa al tribunale. Con il ricorso per cassazione la società censurava la sentenza d'appello nella parte in cui non aveva esaminato il motivo di gravame relativo alla decisione di merito contenuta nella sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili per difetto di interesse, poiché, quando la decisione di primo grado è definita in rito e contiene argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam, la parte soccombente non ha né l'onere né l'interesse a impugnarle; tali argomentazioni sono ininfluenti ai fini della decisione sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui non vi era interesse a contestare la mancata pronuncia della corte d'appello sul capo di merito della sentenza di primo grado, essendo quel capo privo di autonoma incidenza decisoria perché la decisione di primo grado era stata definita in rito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la rimessione delle parti al primo giudice a seguito della riforma della decisione di rito in appello
menzionato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile
non citato espressamente nel testo, non ricavabile dal provvedimento
non citato espressamente, ma il rigetto per difetto di interesse ad agire richiama il principio della necessaria utilità concreta dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando la decisione di primo grado si chiude in rito, le eventuali argomentazioni di merito inserite nella motivazione hanno natura meramente ad abundantiam e non sono idonee a fondare un autonomo interesse all'impugnazione.
- La parte soccombente non ha l'onere di censurare in appello o in cassazione i passaggi di merito che non abbiano inciso sulla statuizione decisoria effettiva, poiché tali passaggi restano ininfluenti sul dispositivo.
- Il difetto di interesse a impugnare determina l'inammissibilità delle censure che mirino a ottenere un sindacato su motivazioni non decisive.
- La rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c. presuppone che la decisione d'appello abbia riformato la statuizione in rito che aveva definito il giudizio, senza che ciò renda impugnabili le motivazioni di merito spese dal giudice di primo grado solo in via accessoria.
Come è indicizzato
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