Cassazione Civile, Ordinanza n. 27261/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati per l'anno 2010, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori. La C.T.P. aveva annullato l'atto; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la C.T.R. lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo nulla o non provata la notifica dell'atto di gravame. In particolare, la C.T.R. aveva applicato la disciplina della notificazione a mezzo posta ex L. n. 890/1982, osservando che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sarebbe stata necessaria la C.A.D. e ulteriori attività dell'agente postale, di cui non vi era prova; inoltre non risultavano prodotti la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 L. n. 890/1982 e degli artt. 16, commi 3 e 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica dell'appello era stata eseguita in via diretta con raccomandata ai sensi del processo tributario e che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza secondo la disciplina del servizio postale universale; (2) in subordine, violazione dell'art. 291 c.p.c. per non avere il giudice disposto la rinnovazione della notifica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Ha osservato che la C.T.R. aveva erroneamente applicato la disciplina della notifica postale ex L. n. 890/1982, invece della disciplina propria delle notificazioni dirette nel processo tributario, alle quali si applicano le regole del servizio postale universale. In caso di notifica diretta a mezzo raccomandata e di irreperibilità relativa del destinatario, la compiuta giacenza si perfeziona secondo gli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982, decorsi dieci giorni dall'avviso di giacenza; nella specie risultava anche l'avviso di giacenza, assistito da efficacia ex art. 2700 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato solo in via analogica per individuare il perfezionamento della notifica mediante compiuta giacenza nelle notificazioni dirette del processo tributario
evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 16, commi 3 e 5, d.lgs. n. 546/1992
le notificazioni dirette dell'atto di appello nel processo tributario seguono le regole del servizio postale universale, non la disciplina piena della L. n. 890/1982
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
artt. 24 e 25 d.m. 1.10.2008
costituiscono la disciplina del servizio postale universale applicabile alla notifica diretta a mezzo raccomandata; rilevano per il deposito e la compiuta giacenza
il motivo subordinato sulla rinnovazione della notifica è rimasto assorbito
l'attestazione dell'agente postale sull'avviso di giacenza è stata valorizzata come atto assistito da efficacia probatoria privilegiata
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto di appello è notificato direttamente dall'Ufficio a mezzo raccomandata, non si applica integralmente la disciplina della notificazione a mezzo posta ex L. n. 890/1982, ma quella del servizio postale universale.
- In caso di notifica diretta a mezzo raccomandata e irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza secondo la disciplina del servizio postale universale, con applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982, decorsi dieci giorni dall'avviso di giacenza.
- Il giudice di merito che valuti la ritualità della notifica di un appello tributario deve applicare il plesso normativo effettivamente pertinente al tipo di notificazione eseguita; l'erronea applicazione di una disciplina non pertinente integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- L'attestazione dell'agente postale sull'avviso di giacenza, ove ritualmente prodotta, ha efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
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