Cassazione Civile, Ordinanza n. 16329/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato in giudizio gli estratti di ruolo richiesti all'agente della riscossione, insieme alle sottostanti cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, deducendo la nullità o invalidità delle notifiche, il disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni sui referti di notifica, la mancata prova della notificazione di alcuni atti interruttivi e, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei crediti. In cassazione ha proposto sei motivi: omessa pronuncia sul disconoscimento delle sottoscrizioni e dei referti di notifica; omessa pronuncia sul mancato seguito con istanza di verificazione; violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. per l'utilizzo probatorio di documenti disconosciuti; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla nullità della notifica di un'intimazione consegnata a persona diversa senza raccomandata informativa; violazione dell'art. 2697 c.c. per la mancata prova della notifica di un pignoramento presso terzi asseritamente interruttivo; violazione dell'art. 2944 c.c. e delle norme sulla prescrizione quinquennale per effetto dei pagamenti parziali e della mancata notifica degli atti presupposti o della prescrizione successiva alla loro notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, nel giudizio di impugnazione di estratti di ruolo e cartelle/avvisi di addebito, la parte ricorrente non aveva allegato né dimostrato una delle specifiche ipotesi che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, fondano l'interesse ad agire. Poiché nel merito non vi era stata una statuizione esplicita sull'interesse ad agire e quindi non operava alcun giudicato implicito preclusivo, la Corte ha dichiarato che l'azione non poteva essere proposta per difetto del necessario interesse ad agire. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c. e ha compensato le spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre vizi di omessa pronuncia e nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e del disconoscimento
richiamati per la disciplina del disconoscimento delle scritture e della verificazione
richiamato sul riparto dell'onere della prova della notificazione
richiamato in tema di interruzione della prescrizione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
individua i casi tipizzati in cui la notifica invalida della cartella fa sorgere interesse ad agire
art. 3-bis, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
norma introduttiva della disciplina sull'interesse ad agire nei giudizi relativi a ruolo e cartella non notificati o invalidamente notificati
art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
modifica e amplia la disciplina sull'interesse ad agire
art. 241, comma 1, lett. c, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33
prevede la cessazione di efficacia della disciplina richiamata dal 1 gennaio 2027
art. 91, comma 5, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33
dettata la disciplina a regime applicabile dal gennaio 2027
indicata come sede di deposito della documentazione necessaria a dimostrare l'interesse ad agire anche in cassazione
base della cassazione senza rinvio per causa non proponibile
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per la ritualità della notificazione secondo le forme previste per la riscossione coattiva
richiamato anche in relazione alla prova della notificazione dell'atto di pignoramento
richiamato in relazione all'effetto interruttivo dei pagamenti parziali
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di estratti di ruolo, cartelle di pagamento o avvisi di addebito, l'interesse ad agire non si presume: deve essere allegato e dimostrato dalla parte nei casi tipizzati dalla disciplina speciale applicabile ratione temporis.
- L'assenza di una statuizione esplicita sull'interesse ad agire nei gradi di merito non impedisce al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio il difetto della condizione dell'azione, quando il vizio incida sulla proponibilità stessa della domanda e non vi sia giudicato sul punto.
- Se manca il necessario interesse ad agire, la controversia è improponibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta.
- Nelle controversie sulla riscossione, la contestazione di notifiche, disconoscimenti documentali, prescrizione e atti interruttivi resta assorbita quando difetti in radice la condizione dell'azione richiesta dalla disciplina speciale.
- La prova dell'interesse ad agire e quella degli atti notificatori o interruttivi devono essere supportate dalla documentazione processualmente utilizzabile nei tempi e modi consentiti, anche in cassazione nei limiti del deposito documentale ammesso.
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