Cassazione Civile, Ordinanza n. 16294/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
Un agente commerciale aveva lavorato per una società mandante fino al 5 giugno 2017 e aveva poi comunicato il recesso per giusta causa, assumendo che la preponente avesse tenuto plurime condotte contrarie a buona fede e correttezza. In primo grado aveva chiesto l’accertamento della giusta causa del recesso e la condanna della società al pagamento dell’indennità suppletiva di clientela, dell’indennità sostitutiva del preavviso, di differenze provvigionali anche per affari successivi alla cessazione del rapporto e del risarcimento dei danni per violazione della clausola di esclusiva. La società si era costituita contestando tutto e aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere dall’ex agente l’indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’agente. Con il ricorso per cassazione l’agente deduceva: 1) errata interpretazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e violazione degli artt. 1322, 1343, 1346 e 1418 c.c. per la ritenuta validità delle clausole contrattuali che escludevano o subordinavano la provvigione per gli affari conclusi direttamente dalla preponente; 2) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 345, co. 2, c.p.c. per il mancato riconoscimento di elementi istruttori e per la mancata ammissione delle prove; 3) violazione dell’art. 1751 c.c., dell’art. 13 AEC 16/02/2009 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il diritto alle indennità di fine rapporto e avesse omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalle richieste di provvigioni postume e dal FIRR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo per alcuni profili e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto corretto affermare che la conclusione diretta, da parte della preponente, di singoli affari nella zona dell’agente non integra di per sé giusta causa di recesso, se non è continuativa e sistematica. Ha però rilevato che, pur essendo derogabile la norma sulla provvigione indiretta, è nulla la clausola che rimette alla sola volontà della preponente la decisione se riconoscere o meno tale provvigione, perché integra una condizione meramente potestativa. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo al travisamento della prova in relazione a un documento specifico che smentiva l’affermazione di genericità delle mail, ma inammissibile la censura sulle prove istruttorie per difetto di specificità. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la doppia conforme, ma ha accolto la censura di diritto sulla spettanza del FIRR, precisando che tale emolumento è disciplinato dalla fonte collettiva e non dipende dalla sussistenza della giusta causa del recesso dell’agente.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che fatti risalenti nel tempo, o la semplice conclusione diretta di singoli affari da parte della preponente, possano integrare la giusta causa di recesso se manca l’immediatezza rispetto agli inadempimenti dedotti.
È qualificato come norma dispositiva: l’agente ha diritto alla provvigione indiretta per gli affari conclusi direttamente dalla preponente, salvo diversa pattuizione valida; non è invece valida la clausola che lasci alla preponente la facoltà discrezionale di riconoscerla o meno.
La clausola che riserva alla preponente la facoltà di riconoscere o no la provvigione indiretta è nulla perché integra una condizione meramente potestativa.
La clausola rimessa alla sola volontà della preponente non supera il vaglio di meritevolezza dell’autonomia contrattuale.
Richiamato dalla Corte come norma sulla specifica approvazione per iscritto delle clausole, ma ritenuto non decisivo rispetto alla nullità della clausola potestativa.
Richiamato insieme all’art. 1341 c.c. per la specifica approvazione delle condizioni generali e dei moduli, ma non idoneo a sanare una clausola nulla.
È menzionato tra le norme invocate dal ricorrente per sostenere la nullità di clausole contrattuali.
È menzionato tra le norme invocate dal ricorrente sulla validità dell’oggetto del contratto.
È menzionato tra le norme invocate dal ricorrente sulla nullità del contratto o della clausola.
Richiamato in relazione al dedotto travisamento della prova e all’omesso esame di elementi probatori.
Richiamato in relazione alla denunciata errata valutazione delle prove.
Richiamato per la questione dell’ammissibilità delle istanze istruttorie in appello.
Richiamato dal ricorrente in tema di indennità di fine rapporto dell’agente; la Corte distingue però il FIRR, ritenendolo disciplinato dalla fonte collettiva e non subordinato alla giusta causa del recesso.
art. 13 AEC 16/02/2009
Richiamato per affermare che il FIRR spetta secondo la disciplina collettiva e in modo autonomo rispetto alla giusta causa del recesso.
È il parametro del primo motivo per violazione di legge.
È il parametro del secondo motivo per vizio processuale e travisamento della prova.
È il parametro del terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo, dichiarato inammissibile per doppia conforme.
Richiamato testualmente nel testo come preclusione derivante dalla doppia conforme.
Richiamato indirettamente in relazione alla richiesta di documentazione, ritenuta esplorativa in difetto di specificazione degli affari controversi.
Massime di principio
- Nel rapporto di agenzia, la conclusione diretta di singoli affari da parte della preponente nella zona dell’agente è lecita, ma non integra automaticamente giusta causa di recesso: perché possa assumere rilievo risolutivo devono emergere connotati di continuità, sistematicità e gravità incompatibili con la prosecuzione del rapporto.
- La provvigione indiretta prevista dall’art. 1748, co. 2, c.c. è in linea di principio derogabile, ma la deroga deve essere espressa in modo chiaro e valido; è invece nulla la clausola che rimette alla mera discrezionalità della preponente il riconoscimento della provvigione, perché configura una condizione meramente potestativa.
- La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie non sana una clausola nulla per illiceità o per difetto di meritevolezza dell’assetto negoziale.
- Nel giudizio di cassazione la censura di travisamento della prova può essere accolta solo se il documento processuale indicato smentisce in modo evidente l’assunto della sentenza; resta invece inammissibile la doglianza istruttoria che non specifichi in quale fase e con quali atti la prova sia stata ritualmente richiesta e reiterata.
- L’indennità di fine rapporto dell’agente disciplinata dalla fonte collettiva va distinta dalle pretese fondate sulla giusta causa di recesso e, quando la disciplina collettiva non la collega a tale requisito, non può essere negata per il solo fatto che il recesso dell’agente non sia stato ritenuto assistito da giusta causa.
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