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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16323/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a precetto nell’ambito di una vicenda esecutiva. Il giudice di appello, dopo avere dichiarato la litispendenza con altro giudizio esecutivo pendente e disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ha rigettato i motivi di gravame relativi all’estinzione del giudizio di riassunzione instaurato dall’ente previdenziale e alla nullità dell’atto introduttivo. Pur risultando la parte ricorrente sostanzialmente vittoriosa, la Corte d’appello ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, richiamando la particolarità della questione, l’alterno esito del giudizio e l’infondatezza di alcune doglianze dell’appellante. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 91, 92 e 132 c.p.c., sostenendo che, essendo egli totalmente vittorioso, le spese non potevano essere compensate ma dovevano essere poste a carico dell’ente previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione dell’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi. Nel caso concreto, le ragioni addotte dalla Corte territoriale non sono state considerate formule di stile, ma riferimenti a elementi effettivi del processo; perciò la compensazione integrale è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità perché l’INPS non ha svolto difese, ed è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come norma dedotta dal ricorrente tra quelle asseritamente violate in tema di spese processuali; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della disposizione nel testo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro relativo alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese; la Corte ribadisce che la parte totalmente vittoriosa non può essere posta a carico delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione, nei casi consentiti, resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio dedotto in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni viene ricondotta a una nozione elastica, conoscibile in cassazione solo se il giudice di merito si limiti a enunciazioni astratte o non puntuali, tali da integrare violazione di legge o motivazione apparente.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    richiamata come intervento legislativo che ha riformulato l'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dichiarare i presupposti dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il controllo della Corte di cassazione sulla compensazione è circoscritto alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La valutazione della compensazione totale o parziale delle spese, quando ricorrano soccombenza reciproca o altri giusti motivi, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
  • La motivazione sulla compensazione è censurabile in cassazione solo se si risolva in affermazioni astratte o non ancorate alle risultanze processuali, tali da tradursi in violazione dell'art. 92 c.p.c. o in motivazione apparente.
  • La nozione di 'gravi ed eccezionali ragioni' per la compensazione delle spese, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c., è elastica ma non consente al giudice di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella del merito quando la motivazione sia concretamente riferita al caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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