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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16286/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di restituzione di somme corrisposte a titolo di perequazione della pensione di vecchiaia, ritenute non spettanti per il periodo considerato. Il pensionato aveva chiesto di dichiarare irripetibile la somma pretesa dall'ente, sostenendo che, nel calcolo dell'importo complessivo del trattamento pensionistico ai fini della perequazione automatica, non dovesse essere incluso l'assegno vitalizio percepito per una precedente carica elettiva regionale. La Corte d'appello ha invece ritenuto che, in base al d.l. n. 65 del 2015 e alla sua conversione, gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi dovessero concorrere a determinare il trattamento complessivo del beneficiario, con applicazione retroattiva anche al biennio 2012-2013. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015, in relazione all'art. 11 disp. prel. c.c. e agli artt. 3, 36 e 38 Cost., sostenendo che la norma non potesse essere letta come retroattiva e che tale interpretazione violasse diritti quesiti e legittimo affidamento, oltre a non risultare imposta dal testo normativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente orientamento e la giurisprudenza costituzionale che hanno qualificato il d.l. n. 65 del 2015 come intervento complessivo e retroattivo di riordino della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013. In tale quadro, ha affermato che anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi devono essere computati nell'importo complessivo del trattamento pensionistico rilevante ai fini della perequazione. Poiché la decisione della Corte d'appello si è conformata a tali principi, la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la formazione successiva dell'orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dichiarato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015

    "le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi"

    La disposizione è stata letta come applicabile retroattivamente al riordino della perequazione automatica per il biennio 2012-2013 e come inclusiva degli assegni vitalizi elettivi nel computo del trattamento complessivo rilevante.

  • art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015

    Ha introdotto una nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013, rimodulando le percentuali di rivalutazione e realizzando un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti.

  • art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

    È richiamato come base del meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poi integrato dalla disciplina del 2015.

  • art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Invocato dal ricorrente per sostenere il divieto di retroattività, ma ritenuto non ostativo alla lettura adottata dalla Corte in ragione della natura complessiva e retroattiva dell'intervento legislativo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione al controllo di ragionevolezza della disciplina; la Corte ha escluso profili di irragionevolezza della modulazione retroattiva del meccanismo perequativo.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce del bilanciamento operato dal legislatore e avallato dalla Corte costituzionale.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto compatibile con la nuova disciplina della perequazione dei trattamenti pensionistici.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato solo per dichiarare i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • sentenza Corte cost. n. 70 del 2015

    È il precedente costituzionale che ha imposto il riordino legislativo della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

  • sentenza Corte cost. n. 250 del 2017

    È richiamata come decisiva per ritenere non irragionevole e costituzionalmente compatibile la nuova disciplina, compresa la sua efficacia retroattiva.

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata per il principio relativo all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, quando il legislatore interviene per ridefinire retroattivamente il meccanismo in attuazione di una declaratoria di illegittimità costituzionale, la disciplina va letta nella sua interezza e può legittimamente produrre effetti sul periodo già decorsi, se ciò è coerente con un nuovo bilanciamento costituzionalmente apprezzabile degli interessi coinvolti.
  • Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del trattamento pensionistico rilevante per lo scaglione di perequazione, devono essere computati anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi quando la norma sopravvenuta li include espressamente nel parametro di calcolo.
  • La censura di violazione del legittimo affidamento e dei diritti quesiti non è fondata quando l'intervento legislativo retroattivo costituisce sostituzione complessiva di una disciplina dichiarata incostituzionale e risponde a esigenze di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del sistema.
  • Quando la decisione di merito si conforma al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale, il ricorso per cassazione che riproponga la tesi dell'irretroattività della norma deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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