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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18317/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per avere reso dichiarazioni non veritiere, nelle indicazioni e comunicazioni finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, lamentando in particolare la mancata analisi del dolo generico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto che i motivi riproducessero in modo pedissequo quelli già proposti in appello, senza confrontarsi realmente con la decisione impugnata e con le specifiche argomentazioni dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e meramente apparenti, poiché si limitavano a reiterare le doglianze già disattese in appello senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente individuato gli elementi dimostrativi del dolo, valorizzando l'omessa indicazione dei redditi percepiti dai familiari per due anni, lo scarto tra reddito dichiarato ed effettivo e l'inverosimiglianza dell'errore dedotto, anche in ragione del fatto che i redditi non dichiarati provenivano dal lavoro dipendente della moglie e della figlia. Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato dalla mancanza di elementi positivi e dai precedenti a carico. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    integra il reato di falsità nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni rese per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la sentenza valorizza l'omessa indicazione di redditi familiari rilevanti come condotta falsamente dichiarativa

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi di segno positivo e in presenza di precedenti penali dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la motivazione di merito viene richiamata come logica e completa nell'apprezzamento degli elementi probatori a fondamento del dolo

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già formulati in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza esporre una critica argomentata e specifica.
  • In tema di falsità nelle dichiarazioni finalizzate al patrocinio a spese dello Stato, il dolo generico può essere desunto da dati oggettivi quali la rilevante divergenza tra reddito dichiarato ed effettivo e l'omessa indicazione di redditi percepiti da componenti del nucleo familiare rilevanti ai fini del beneficio.
  • L'allegazione di un mero errore di fatto è logicamente superabile quando l'omissione riguardi redditi provenienti da attività lavorativa di familiari conviventi e il complesso degli elementi concreti renda inverosimile l'ignoranza dell'informazione omessa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione sintetica ma coerente, fondata sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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