Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27150/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, del provvedimento sanzionatorio irrogato per il mancato pagamento del contributo unificato in relazione all’impugnazione di due atti collegati tra loro e riferiti al medesimo tributo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; l’Agenzia aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo nullo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento perché la c.d. raccomandata informativa, prevista nell’ambito della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, era stata spedita tramite un operatore di posta privata. In Cassazione l’Agenzia deduce un solo motivo, formalmente prospettato come nullità della sentenza e/o del procedimento, ma sostanzialmente per violazione di legge, lamentando l’erroneità della CTR nell’affermare l’inesistenza/nullità della notifica dell’atto impositivo. La contribuente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, eccezione disattesa perché ritenuta generica e riferita a un documento non intellegibile nella sua completezza.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Precisa che la fattispecie riguarda la notificazione di un atto sostanziale tributario (avviso di accertamento) e non di un atto processuale; richiama il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite sulle notifiche di atti giudiziari eseguite da operatore di posta privata senza titolo nel periodo tra direttiva 2008/6/CE e L. n. 124/2017, ritenendolo non direttamente applicabile al caso. Richiama invece l’orientamento secondo cui, per gli atti impositivi, nel periodo di parziale liberalizzazione introdotto dal d.lgs. n. 58/2011 e prima della piena liberalizzazione del 2017, è valida la notificazione effettuata tramite operatore postale privato munito di licenza individuale. Di conseguenza, la notificazione dell’avviso di accertamento non può dirsi inesistente per il solo fatto che la raccomandata informativa sia stata spedita tramite posta privata. La sentenza della CTR viene cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 d. lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale invocata nella censura sulla validità della notificazione; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel merito della controversia

  • art. 140 c.p.c.

    indica la disciplina della notificazione a mezzo messo con deposito e raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa; la Corte considera la raccomandata informativa come fase della notificazione dell’atto impositivo

  • art. 4 d. lgs. n. 261 del 1992

    richiamato per la disciplina del servizio postale e dei soggetti legittimati alle notificazioni; la Corte lo collega alla progressiva liberalizzazione del settore postale

  • d. lgs. n. 58 del 2011

    considerato come fonte della prima, parziale liberalizzazione dei servizi postali rilevante nel periodo intermedio oggetto di causa

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per il vizio processuale dedotto in Cassazione; la Corte ritiene il motivo ammissibile ma lo accoglie come censura di violazione di legge nella sostanza

  • art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992

    richiamato incidentalmente per distinguere la diversa fattispecie delle notifiche di ricorsi giurisdizionali avverso atti impugnabili in sede tributaria

  • L. 4 agosto 2017, n. 124

    considerata come norma che ha abrogato l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, completando la liberalizzazione e sopprimendo l’esclusiva postale per alcune notificazioni

  • L. n. 890 del 1982

    richiamata come riferimento per le notificazioni di atti giudiziari attraverso il servizio postale universale

  • art. 201 d. lgs. n. 285 del 1992

    richiamato quale ulteriore ambito delle notificazioni che erano riservate al fornitore del servizio postale universale prima della liberalizzazione completa

  • art. 5, comma 1, d. lgs. n. 261 del 1999

    richiamato per la nozione di licenza individuale, titolo abilitativo idoneo a legittimare l’operatore postale privato a eseguire la notificazione nel periodo considerato

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti impositivi tributari, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione eseguita tramite operatore postale privato munito di idoneo titolo abilitativo non è invalida per il solo fatto di essere effettuata da un soggetto diverso dal fornitore del servizio universale.
  • La nullità/inesistenza della notificazione va distinta a seconda che si tratti di atti processuali o di atti sostanziali: i principi elaborati per la notificazione di atti giudiziari non si applicano automaticamente agli avvisi di accertamento tributari.
  • Nell’ambito della notificazione ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa costituisce una fase del procedimento notificatorio dell’atto e la sua spedizione tramite operatore postale privato non determina di per sé inesistenza della notifica se l’operatore è legittimato.
  • L’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione deve essere sorretta da specifiche ragioni e da elementi intellegibili: una censura generica non può condurre all’arresto del giudizio.
  • Quando la sentenza di merito qualifica come inesistente una notificazione che in realtà rientra in un procedimento validamente eseguito secondo la disciplina applicabile al tempo, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.