Cassazione Civile, Ordinanza n. 25406/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno pari a euro 2.200 derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile, emesso in suo favore e poi incassato da un terzo previa contraffazione del titolo. Il Giudice di pace aveva respinto la domanda; il Tribunale di Parma, in appello, aveva invece riformato la decisione affermando la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice e rilevando che questa non aveva provato la non imputabilità dell’inadempimento, nonostante le evidenti tracce di contraffazione del titolo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe trascurato la condotta colposa della danneggiata consistente nell’avere spedito l’assegno per posta semplice; secondo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la spedizione del titolo tramite posta ordinaria costituiva una cautela elementare e che il concorso di colpa del creditore avrebbe dovuto ridurre o escludere la responsabilità della banca, in coerenza con Cass. SS.UU. n. 9769/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisivo il mancato esame del profilo del concorso colposo del danneggiato nella spedizione dell’assegno mediante posta ordinaria. Ha richiamato il principio per cui, quando il mittente utilizza modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, tale scelta può costituire antecedente causale dell’evento dannoso e integrare un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., imponendo al giudice di merito di valutare se il comportamento del mittente abbia esposto a un rischio superiore alla normale prudenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, affinché compia tale verifica. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata prospettata come norma processuale che consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata per la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.
Il fatto colposo del creditore che concorre a cagionare il danno riduce o esclude la responsabilità del danneggiante; la norma richiede che il comportamento del danneggiato sia causalmente rilevante e colposo.
Richiamato solo per distinguere l’ipotesi dell’aggravamento del danno da quella del concorso nella causazione dell’evento.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Richiamato per descrivere la diligenza esigibile dall’operatore professionale, quale parametro della responsabilità della banca negoziatrice.
Richiamato come espressione dell’obbligo di correttezza e buona fede nell’ambito contrattuale.
Richiamato per affermare l’operatività dell’art. 1227 c.c. anche in materia extracontrattuale.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere solidaristico di preservare gli interessi dei soggetti coinvolti, ove non comporti apprezzabile sacrificio.
Richiamato quale criterio generale di causalità materiale applicato anche in responsabilità civile, secondo il principio della condicio sine qua non.
Richiamato per il criterio della causalità efficiente e per la verifica dell’interruzione del nesso causale da parte di una causa sopravvenuta idonea a rendere irrilevanti le altre.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. non è una mera eccezione in senso stretto, ma una questione che incide sul nesso causale e deve essere valutata dal giudice anche d’ufficio, purché i fatti rilevanti siano stati allegati.
- La condotta del danneggiato può concorrere causalmente all’evento dannoso anche se anteriore o coeva al fatto illecito, quando si inserisca nella sequenza eziologica e abbia esposto volontariamente a un rischio superiore alla normale prudenza.
- La spedizione di un assegno non trasferibile mediante posta ordinaria può integrare concorso colposo del mittente, perché la scelta di una modalità di invio priva di adeguate garanzie di controllo può costituire antecedente necessario e causalmente rilevante della successiva indebita riscossione da parte di terzi.
- In presenza di responsabilità della banca negoziatrice per omesso controllo del titolo, la responsabilità dell’istituto non esclude automaticamente quella concorrente del mittente, dovendosi accertare in concreto la cooperazione causale delle diverse condotte.
- Il giudice di merito deve verificare non solo l’idoneità oggettiva della condotta del danneggiato a innescare l’evento, ma anche la sua idoneità soggettiva a rappresentare una scelta imprudente o contraria a regole di comune prudenza, valutando il livello di rischio assunto rispetto alle alternative disponibili.
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