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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un giudizio d'appello contro una sentenza del Tribunale di Roma. La Corte d'appello aveva dapprima dichiarato nulla la notifica dell'atto di appello, ordinandone la rinnovazione, e poi aveva dichiarato inammissibile il gravame. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi. Con i primi due ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994 e della L. n. 890 del 1982, sostenendo: che la prima notifica dell'appello fosse valida; che non fosse richiesta l'indicazione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento; che, in ogni caso, la nullità non fosse configurabile o fosse sanata; che la rinnovazione della notifica fosse stata disposta e trattata erroneamente. Con i successivi tre motivi ha riproposto questioni di merito non esaminate in appello, per evidenziare il proprio interesse all'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la prima notificazione dell'atto di appello era nulla perché l'avviso di ricevimento non conteneva l'attestazione necessaria del mancato rinvenimento del destinatario o delle persone abilitate a ricevere l'atto in via preferenziale, essendo stato consegnato al portiere senza le prescritte indicazioni; la successiva rinnovazione era pure nulla perché l'avviso di ricevimento riportava solo il nome del consegnatario, senza specificarne la qualità o il rapporto con il destinatario, e non risultava provata una valida consegna a soggetto legittimato. I restanti motivi sono stati assorbiti dal rigetto dei primi due e, comunque, ritenuti inammissibili perché relativi a questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 53/1994

    La notificazione eseguita dall'avvocato deve rispettare le forme previste; la Corte valorizza il rispetto delle prescrizioni della legge sulla notificazione in proprio.

  • art. 11 L. n. 53/1994

    La violazione delle disposizioni sulla notificazione in proprio può comportare nullità della notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità è tassativa, ma ricorre anche per inosservanza delle disposizioni sulla persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto; la sanatoria non opera se la nullità permane e non è dimostrata la valida ricezione dell'atto informativo.

  • art. 160 c.p.c.

    La nullità della notificazione non richiede solo l'incertezza assoluta sulla persona del destinatario, ma può derivare anche dalla violazione delle disposizioni sulla persona alla quale l'atto deve essere consegnato.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione della notificazione, ma la Corte ha escluso che la rinnovazione fosse validamente perfezionata.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla rinnovazione e sulla disciplina dell'appello.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.

  • L. n. 890/1982

    Per la notifica a mezzo posta è richiesta la consegna nel rispetto della sequenza preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere l'atto; il portiere può ricevere solo in mancanza delle persone preferite, e tale circostanza deve risultare dall'avviso di ricevimento o dalla relata.

  • art. 7, comma 2, L. n. 890/1982

    Richiamato per distinguere il caso in cui l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario tra quelle legittimate a riceverlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta, la consegna a persona diversa dal destinatario è valida solo se dall'avviso di ricevimento o dalla relata risulti il rispetto dell'ordine legale di preferenza tra i soggetti legittimati a ricevere l'atto; la mera consegna al portiere non basta se non è attestata l'assenza o il rifiuto delle persone precedentemente abilitate.
  • La nullità della notificazione ricorre anche per inosservanza delle disposizioni sulla persona cui la copia dell'atto deve essere consegnata; non è limitata ai soli casi di assoluta incertezza sull'identità del destinatario.
  • La rinnovazione della notifica non sana il vizio quando la nuova notificazione non sia stata eseguita con modalità idonee o quando il documento di ricezione non consenta di verificare la qualità del consegnatario e il suo legame con il destinatario.
  • Il richiamo a precedenti che ammettono la validità della notifica non è decisivo se la fattispecie concreta è diversa, in particolare quando nel caso esaminato sia certo che l'atto sia stato ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario e l'avviso non ne indichi la qualità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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