Sentenza del 03/09/2025 n. 24478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di liquidazione relativi all’acquisto di un immobile a M e la decadenza di A.A. dall’agevolazione “prima casa”, avendo già fruito del beneficio per l’acquisto di un altro immobile nello stesso Comune. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 2040/17/2021, aveva confermato la decadenza e le imposte dovute, annullando soltanto le sanzioni. Con il primo motivo la contribuente ha sostenuto che la precedente proprietà non dovesse impedire il beneficio perché l’alloggio, composto da una camera di 12 mq, un soggiorno di 18 mq e servizi, era divenuto inidoneo alle esigenze della famiglia dopo la nascita di due gemelli. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa motivazione, lamentando che la CTR non avesse esaminato le caratteristiche e l’inidoneità dell’immobile precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che, ai sensi della nota II-bis, comma 1, lett. c), della Tariffa allegata al TUR, chi abbia già acquistato con l’agevolazione un’abitazione non possa ottenere nuovamente il beneficio per un altro acquisto, e che l’inidoneità abitativa del precedente alloggio non sia rilevante in questa ipotesi. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione: la CTR aveva indicato in modo comprensibile la ragione giuridica della decadenza e non era tenuta a rispondere a ogni argomento difensivo. Restano quindi confermate la decadenza e le imposte liquidate; le sanzioni erano già state annullate dalla CTR e tale statuizione non è stata modificata. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Ufficio 2.500 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, comma 1, lettere b) e c)
In altri termini, la lettera b) impedisce il beneficio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, se si è già proprietari di altro immobile (acquistato senza agevolazioni) nel territorio del medesimo comune; mentre la lett. c), secondo la normativa applicabile ratione temporis, impedisce di usufruire delle agevolazioni cd. prima casa a chi ha già acquistato, con le agevolazioni, diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili siti nell'intero territorio nazionale...
La precedente titolarità di un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa impedisce un nuovo beneficio, anche se il precedente immobile è divenuto inidoneo a soddisfare le esigenze abitative. L’idoneità dell’alloggio può rilevare per la diversa ipotesi della lettera b), relativa a un immobile acquistato senza agevolazioni nello stesso Comune, ma non per quella della lettera c).
Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4
Occorre, ancora, ribadire che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all' art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione.
La sentenza è motivata se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la decisione; non è necessario rispondere a ogni argomento difensivo, che può considerarsi implicitamente disatteso quando è recessivo rispetto alla ragione decisoria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
La norma è richiamata nell’ambito della censura di nullità per omessa motivazione. La Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR rendeva percepibili le ragioni giuridiche della decisione.
Costituzione, art. 111, sesto comma
Il requisito costituzionale della motivazione non è violato per il solo fatto che il giudice non abbia esaminato ogni argomento della parte; il vizio rileva quando la motivazione manca in assoluto o è apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire se una precedente proprietà osti al beneficio prima casa occorre distinguere tra le ipotesi normative: se l’immobile precedente è stato acquistato con l’agevolazione, la sua inidoneità abitativa non consente, secondo questa decisione, di ottenere nuovamente il beneficio.
- L’inidoneità abitativa può invece essere rilevante quando la precedente abitazione, situata nello stesso Comune, è stata acquistata senza agevolazioni: in quel caso la disponibilità va valutata anche in relazione alla concreta idoneità a soddisfare le esigenze abitative.
- La motivazione non è omessa solo perché il giudice non tratta separatamente ogni argomento difensivo: è sufficiente che siano comprensibili le ragioni decisive e gli argomenti incompatibili con esse possono ritenersi implicitamente respinti.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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