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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28250/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, quale giudice di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, aveva rideterminato la pena per un furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso deducendo, da un lato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 4, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti diverse da quelle espressamente indicate, assumendo che ciò producesse un automatismo sanzionatorio irragionevole e sproporzionato, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; dall'altro, la violazione di legge per mancata applicazione e mancata motivazione in ordine a una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto valutarla anche in assenza di specifica richiesta formale della difesa. Nella memoria difensiva sono state richiamate anche più recenti decisioni della Corte costituzionale e ribadita la richiesta di annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 4, c.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale che considera non irragionevole il divieto di bilanciamento nel furto in abitazione, posto a tutela rafforzata dell'intimità domiciliare. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla pena sostitutiva, osservando che la relativa richiesta non era stata formulata in appello e che il giudice di appello non è tenuto ad applicarla d'ufficio in assenza di specifica sollecitazione; comunque, la motivazione sulla pena era incompatibile con i presupposti delle pene sostitutive. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti diverse da quelle espressamente previste è ritenuto costituzionalmente legittimo e funzionale alla tutela rafforzata del domicilio nel furto in abitazione.

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante della violenza sulle cose è considerata indice di un'offesa più intensa alla sfera domiciliare e personale.

  • art. 98 c.p.

    È richiamato come una delle attenuanti espressamente sottratte al divieto di bilanciamento previsto dall'art. 624-bis c.p.

  • art. 625-bis c.p.

    È richiamato come attenuante espressamente sottratta al divieto di bilanciamento previsto dall'art. 624-bis c.p.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla difesa per contestare l'asserita irragionevolezza dell'automatismo sanzionatorio, ma la questione è stata ritenuta infondata.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione all'esigenza di proporzionalità e di personalizzazione della pena; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato per sostenere la possibilità di applicare pene sostitutive della pena detentiva.

  • art. 53 l. 689/1981

    Richiamato quale disciplina dei presupposti delle pene sostitutive, la cui applicazione è stata ritenuta non dovuta d'ufficio nel caso concreto.

  • art. 58 l. 689/1981

    Richiamato insieme all'art. 53 l. 689/1981 nel motivo sulla mancata applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato nel motivo difensivo in relazione alla disciplina delle pene sostitutive e alla relativa decisione del giudice.

  • art. 597 c.p.p.

    La Corte afferma che la disposizione costituisce deroga eccezionale al principio devolutivo dell'appello e non impone al giudice di applicare d'ufficio le pene sostitutive in assenza di specifica richiesta; il suo mancato esercizio non è di regola denunciabile in cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte esclude che la mancata decisione sulle pene sostitutive integri violazione di legge sostanziale o processuale, o vizio di motivazione deducibile in cassazione, in assenza di specifica richiesta in appello.

  • art. 56 c.p.c.

    Non presente.

  • art. 56 c.p.

    Non presente.

  • art. 117 Cost.

    Richiamata come precedente della Corte costituzionale che ha ritenuto non irragionevole il divieto di bilanciamento dell'art. 624-bis c.p.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato quale fondamento della tutela dell'inviolabilità del domicilio, inteso come proiezione spaziale della persona.

Massime di principio

  • Nel furto in abitazione il divieto di bilanciamento tra aggravanti privilegiate e attenuanti diverse da quelle espressamente previste non è di per sé irragionevole, perché risponde alla tutela rafforzata dell'intimità domiciliare e può imporre che l'aumento per l'aggravante preceda la diminuzione per l'attenuante.
  • La violenza sulle cose, quando connessa all'introduzione illecita nell'abitazione, può esprimere un'offesa più intensa alla sfera domiciliare e personale tale da giustificare un trattamento sanzionatorio aggravato non bilanciabile con attenuanti comuni.
  • Il giudice di appello non è tenuto ad applicare d'ufficio le pene sostitutive della pena detentiva se la parte non abbia formulato una specifica richiesta o sollecitazione nel gravame; la mancata decisione su tale punto, in tal caso, non integra automaticamente un vizio denunciabile in cassazione.
  • Le pene sostitutive, così come i benefici discrezionali rimessi al giudice di merito, presuppongono valutazioni discrezionali incompatibili con una censura di mancata motivazione quando la parte non abbia devoluto la questione in appello.
  • La motivazione sulla personalità dell'imputato e sui suoi precedenti penali può risultare logicamente incompatibile con i presupposti applicativi di una pena sostitutiva, rendendo infondata la doglianza sulla sua mancata concessione.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiOnere della prova

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