Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18021/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni proprietari di un immobile contro i confinanti, deducendo che questi avessero realizzato un fabbricato sul confine in violazione delle distanze legali previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale e avessero aperto nuove finestre/aperture asseritamente illegittime. Gli attori chiedevano la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. I convenuti sostenevano invece di avere semplicemente demolito e ricostruito il manufatto nella medesima posizione di quello preesistente, e qualificavano le aperture come luci. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ma con diversa motivazione, ritenendo applicabili le norme del piano di recupero solo alle nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni/ricostruzioni, e ponendo a carico degli attori la prova che l'intervento fosse una nuova costruzione, prova che secondo la Corte non era stata fornita. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione della disciplina edilizia sulla ristrutturazione/ricostruzione e delle norme urbanistiche locali, sostenendo che la corte territoriale avesse applicato la disciplina successiva più favorevole in modo improprio; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle prove, per non avere considerato concessione edilizia, variante e note tecniche che avrebbero mostrato un aumento di volumetria o una diversa sagoma, quindi una nuova costruzione; (3) altri motivi poi ritenuti assorbiti, tra cui omessa pronuncia sulle prove, presunzioni e questione delle luci; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte d'appello invertito l'onere della prova, pretendendo dagli attori la dimostrazione della nuova costruzione invece di porre tale onere sui convenuti che invocavano la ricostruzione preesistente come fatto impeditivo della violazione delle distanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il quarto. Ha ritenuto infondata la censura sulla disciplina edilizia sopravvenuta, affermando che, in caso di successione di norme edilizie, la disciplina meno restrittiva si applica anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, salvo il giudicato. Ha invece accolto la doglianza relativa all'omesso esame degli atti tecnici e amministrativi rilevanti, osservando che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare concretamente se l'intervento costituisse ricostruzione o nuova costruzione, alla luce di concessione edilizia, variante e note tecniche che potevano indicare un aumento di volumetria o sagoma. Ha inoltre accolto la censura sull'onere della prova: in tema di distanze legali, il proprietario che deduce la violazione deve provare la costruzione e la violazione della distanza; spetta poi al convenuto, che invochi la ricostruzione di un preesistente manufatto per giustificare la distanza inferiore, dimostrare i presupposti di tale fatto impeditivo, inclusa l'identità tra vecchia e nuova struttura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese; restano assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001

    antecedente alla L. 98/2013

    la disciplina sulla ristrutturazione edilizia va letta in coordinamento con la distinzione tra ricostruzione e nuova costruzione, e la norma sopravvenuta meno restrittiva può applicarsi anche alle opere pregresse, salvo giudicato

  • art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulle ipotesi soggette a permesso di costruire, in rapporto alla qualificazione dell'intervento edilizio

  • art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. 380/2001

    richiamato dai ricorrenti in relazione al titolo abilitativo edilizio necessario secondo la qualificazione dell'intervento

  • art. 29 NTA del PRG del Comune di Maddaloni

    considerato applicabile dalla Corte di merito solo alle nuove costruzioni, non alle ristrutturazioni o ricostruzioni di edifici esistenti

  • art. 28 L. 5 agosto 1978, n. 457

    le norme del piano di recupero per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono state ritenute soggette alle disposizioni del PRG quali norme di rango superiore

  • art. 2697 c.c.

    in materia di distanze legali l'onere di provare la costruzione e la violazione grava sull'attore; se il convenuto eccepisce la ricostruzione di un preesistente edificio per giustificare la distanza inferiore, deve provarne i presupposti

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per denunciare l'omesso esame e la cattiva valutazione del materiale istruttorio e documentale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzati come parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per evidenziare la riproduzione nel ricorso degli atti e documenti su cui si fondavano le censure

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'integrazione dell'atto di citazione dopo ordine giudiziale

Massime di principio

  • In tema di successione di norme edilizie, la disciplina sopravvenuta meno restrittiva può applicarsi anche a manufatti realizzati in epoca anteriore, salvo che sulla legittimità dell'opera si sia formato giudicato; non è consentita la demolizione quando l'intervento rientra nei limiti della normativa sopravvenuta.
  • Ai fini della qualificazione dell'intervento come nuova costruzione o ricostruzione/ristrutturazione, il giudice deve esaminare il contenuto concreto degli atti amministrativi e della documentazione tecnica, non essendo decisivo il solo nomen iuris attribuito dal titolo edilizio.
  • La distinzione tra ricostruzione e nuova costruzione dipende, in particolare, dall'eventuale aumento di volumetria o dalla modifica della sagoma di ingombro; la mera riproposizione dell'edificio preesistente, senza alterazione delle componenti essenziali, integra ristrutturazione/ricostruzione, mentre l'aumento volumetrico può condurre alla qualificazione come nuova costruzione.
  • In tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che agisce in giudizio deve provare l'esistenza della costruzione sul fondo vicino e la violazione della distanza prescritta; se il convenuto allega di poter mantenere una distanza inferiore perché ha ricostruito un preesistente manufatto, grava su di lui la prova di tale fatto impeditivo, compresa l'identità tra vecchia e nuova struttura.
  • L'omesso esame di documenti decisivi che possano incidere sulla qualificazione dell'opera edilizia integra vizio censurabile quando il giudice di merito si limiti ad affermazioni apodittiche senza verificare se gli atti prodotti dimostrino aumento di volumetria o diversa sagoma.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiDiritti realiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.