Cassazione Penale, Ordinanza n. 15217/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Massa nei confronti dell'imputato per il reato di spaccio in forma lieve in concorso. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale della pena. In particolare, ha censurato la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali, e aveva negato la sospensione condizionale ritenendo non favorevole la prognosi per la reiterazione del comportamento. Il ricorrente ha inoltre richiamato la propria rincesuratezza e la regolare presenza sul territorio dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato e tale valutazione è di fatto, sindacabile solo se illogica o contraddittoria. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la sospensione condizionale della pena per mancanza di prognosi favorevole. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie stupefacenti contestata
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, posta a base della condanna confermata
le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali dell'imputato, con motivazione di fatto insindacabile se non illogica o contraddittoria
richiamato come parametro degli elementi di valutazione rilevanti per la concessione o esclusione delle attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende
base per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
art. 3, Cost. / sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime una valutazione di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti; il richiamo ai precedenti penali dell'imputato può essere sufficiente a giustificare il diniego.
- La contestazione in cassazione del diniego delle attenuanti generiche non può risolversi in una mera contrapposizione di elementi favorevoli allegati dalla difesa, se la sentenza di merito ha già valorizzato elementi negativi logicamente apprezzabili.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su una prognosi negativa desunta dai precedenti penali, è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione non sia manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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