Cassazione Civile, Ordinanza n. 09362/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'agente contro la preponente per ottenere la consegna di documentazione contabile e commerciale relativa al rapporto di agenzia intercorso tra le parti dal 1 luglio 2013 al 21 giugno 2020: in particolare copie delle fatture di vendita con i relativi DDT, del registro IVA e degli estratti conto provvigionali, oltre ad altra documentazione riferita a forniture effettuate direttamente o indirettamente nella zona di competenza dell'agente. Il tribunale, in sede di opposizione della società, aveva revocato il decreto ritenendo in parte già avvenuta la consegna della documentazione e in parte troppo generica la richiesta. La corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente qualificato come adempimento una consegna solo parziale della documentazione e che la motivazione fosse illogica e incoerente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1749, comma 3, c.c. e dell'art. 2930 c.c., sostenendo che l'agente avrebbe un diritto sostanziale alla consegna di tutta la documentazione necessaria a verificare le provvigioni, anche indirette, e che la mancata consegna del libro IVA e dei DDT avrebbe impedito l'esatta ricostruzione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché cumulava censure eterogenee e non individuava con specificità il fatto decisivo omesso né la reale violazione di legge dedotta. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e, comunque, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti limitato l'obbligo di consegna ex art. 1749, commi 2 e 3, c.c. alla documentazione riferibile allo specifico rapporto di agenzia e aveva escluso che la domanda monitoria potesse riguardare documentazione relativa a forniture solo ipotizzate e non costituenti "cosa mobile determinata" ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'obbligo di consegna della documentazione e delle informazioni dell'agente va inteso come limitato ai dati attinenti allo specifico rapporto di agenzia tra le parti e alla verifica delle provvigioni maturate in quel rapporto.
Il procedimento monitorio è utilizzabile per chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile determinata; tale requisito è stato ritenuto ostativo alla domanda, nella parte in cui mirava a ottenere documentazione riferita ad affari solo ipotizzati o non specificamente determinati.
La norma è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura non specificamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Non è consentito cumulare in modo promiscuo, nello stesso motivo, censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo senza una chiara e distinta formulazione dei diversi vizi.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; non compete alla Corte una ricerca esplorativa delle norme asseritamente violate.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto, nel dispositivo, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere cumulate in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo: ciascun vizio deve essere autonomamente e chiaramente prospettato.
- Il motivo di ricorso fondato sulla violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con la norma invocata e in che termini.
- La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il ricorrente attacca una motivazione diversa da quella decisiva, il motivo è inammissibile o infondato.
- L'obbligo di consegna documentale dell'agente ex art. 1749 c.c. riguarda la documentazione inerente allo specifico rapporto di agenzia e non si estende in modo indeterminato a dati o affari solo ipotizzati.
- Il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. presuppone la domanda di consegna di una cosa mobile determinata; una richiesta troppo generica o riferita a situazioni non specificamente determinate non è idonea a sostenere la tutela monitoria.
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