Cassazione Penale, Sentenza n. 24593/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al ROSSELLO per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 DPR n.309/1990. Il ROSSELLO era ritenuto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio (ruolo di pusher e vedetta) operante nel quartiere Librino (Via Grimaldi 10), sulla base di videoriprese, attività di osservazione e intercettazioni ambientali che ne attestavano la presenza e il ruolo gerarchico all'interno del sodalizio; risultavano anche precedenti specifici e condotte di evasione. La difesa ha dedotto, con tre motivi, carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sul decorso del tempo (circa quattro anni), oltre a presunta applicazione errata della presunzione di adeguatezza prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi volti a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, confermando che il Tribunale ha adeguatamente motivato sia sulla "concretezza" sia sull'"attualità" del pericolo di recidiva: uso della presunzione di cui all'art.275, c.3; ruolo operativo del ricorrente nel sodalizio, precedenti specifici e per evasione; elementi circa la prosecuzione dell'attività fino al 2021 (nuovi arresti, contatti tra sodali, installazione di un cancello per ostacolare l'accesso delle forze di polizia); prossimità dell'abitazione al luogo di spaccio che escludeva la praticabilità degli arresti domiciliari. Sono state quindi confermate le esigenze cautelari e la misura detentiva, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (artt. 73 e 74)
Le fattispecie di reato contestate riguardano il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti; rappresentano la base fattuale che giustifica l'adozione della misura cautelare per la gravità del fatto
Codice di procedura penale, art.275, comma 3
Richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per talune fattispecie (doppia presunzione), la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione unitamente a specifici elementi concreti relativi alla personalità e all'operatività del ricorrente
Codice di procedura penale, art.274 (lettera c))
Il riferimento alla legge n.47/2015 e al novum interpretativo impone la valutazione separata di "concretezza" e "attualità" delle esigenze cautelari, principio seguito dal giudice
Codice di procedura penale, art.292 (lett. c) e c) bis)
art.292, lett. c) e c) bis
Norme richiamate dalla difesa in relazione all'obbligo motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivare sia stato rispettato
Codice di procedura penale, art.616
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali in sede di cassazione
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art.94, comma 1-ter
art.94, c.1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede una distinzione e una valutazione autonoma della "concretezza" (capacità a delinquere) e dell'"attualità" (presenza di occasioni prossime al reato): non sono intercambiabili
- La presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art.275, c.3 può essere utilizzata dal giudice ma deve essere integrata da elementi concreti e motivati attinenti alla personalità dell'indagato, al ruolo avuto e alle modalità dell'attività delittuosa
- Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari: se emergono indici di attività continuata o di contatti/organizzazione recenti, la misura può rimanere giustificata
- Precedenti specifici e fatti ostativi (es. reiterate evasioni, domicilio in prossimità del luogo di spaccio) pesano significativamente contro l'adozione di misure meno gravose come gli arresti domiciliari
- Il giudice di merito e del riesame deve fornire motivazione puntuale e confrontarsi con il tempo trascorso e la concretezza della prognosi di recidiva; le doglianze generiche sulla mancata considerazione del tempo sono insufficienti se la motivazione risulta adeguata
- In situazioni analoghe, per ottenere l'alleggerimento della misura cautelare il difensore dovrà provare elementi concreti a fondamento dell'assenza di attualità del pericolo (interruzione dei contatti, cessazione dell'attività, cambiamenti rilevanti nelle condizioni di vita)
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