Cassazione Civile, Ordinanza n. 00471/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Due condòmini avevano impugnato la delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio consuntivo 2017/2018 di un condominio, limitando le censure al punto relativo all’approvazione del rendiconto. In primo e secondo grado lamentavano, in sintesi, che il bilancio fosse non corretto, riportasse un disavanzo di cassa di euro 481,39 nella situazione patrimoniale e non contenesse un elenco corretto e completo dei fornitori; sostenevano che tali carenze avessero compromesso la trasparenza del rendiconto e quindi la validità della deliberazione. Con il ricorso per cassazione deducevano: (1) violazione degli artt. 1130-bis, 1710, 1713 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il rendiconto condominiale deve consentire al condòmino una concreta conoscenza delle voci contabili, così da permettere un voto consapevole, e che l’assenza di trasparenza e le incongruenze contabili avrebbero dovuto condurre all’annullabilità della delibera; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché i giudici di merito non avrebbero esaminato la dedotta illegittimità del rendiconto ex art. 1130-bis c.c., limitandosi a negare che vi fosse un vizio tipico di nullità o annullabilità della deliberazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, ai fini dell’approvazione del rendiconto condominiale, il giudice di merito deve esaminare le doglianze che denuncino la mancata conformità del rendiconto ai criteri dell’art. 1130-bis c.c. e ai principi di chiarezza e veridicità dell’informazione contabile. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, i ricorrenti non avessero lamentato l’assenza di uno o più documenti contabili del rendiconto né la loro errata modalità di redazione, ma solo incongruenze nei conteggi e un elenco fornitori non completo, circostanze che non sono state ritenute idonee a incidere sulla validità della delibera di approvazione del bilancio. La Corte ha quindi confermato che tali profili, al più, possono fondare diverse iniziative contro l’amministratore per mala gestio o gravi irregolarità, ma non l’annullamento della delibera approvativa. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di euro 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rendiconto condominiale deve comporsi di registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, ed essere idoneo a rendere intelligibili entrate, spese e criteri di riparto, così da consentire ai condòmini una conoscenza concreta dei dati contabili e un voto consapevole.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di diligenza nell’esecuzione dell’incarico di gestione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di rendiconto e restituzione dell’operato del mandatario.
Il giudice deve pronunciarsi sul profilo di invalidità della deliberazione specificamente dedotto in domanda, senza alterare il thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge prospettata contro la sentenza d’appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Sanzione pecuniaria aggiuntiva dovuta in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è definito come manifestamente infondato nel procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione della delibera condominiale di approvazione del rendiconto, il giudice di merito deve esaminare le censure che denunciano la non conformità del bilancio ai requisiti legali di chiarezza, intelligibilità e veridicità previsti dall’art. 1130-bis c.c., quando tali profili siano specificamente dedotti in causa.
- La validità della delibera di approvazione del rendiconto non richiede una contabilità redatta con rigore formale pari a quello dei bilanci societari: è sufficiente una documentazione idonea a rendere comprensibili entrate, spese, quote di riparto e causali degli esborsi, consentendo all’assemblea di valutare l’operato dell’amministratore.
- Incongruenze contabili di modesta entità o incompletezze non decisive, che non incidano concretamente sulla comprensibilità del rendiconto e sulla tutela dell’interesse collettivo alla trasparenza, non bastano da sole a determinare l’invalidità della delibera di approvazione.
- Le doglianze sulla irregolare tenuta della contabilità o sulla mala gestio dell’amministratore possono al più fondare azioni autonome contro l’amministratore, anche di revoca per gravi irregolarità, ma non equivalgono automaticamente a un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio.
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