Cassazione Penale, Ordinanza n. 13787/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del codice della strada, deducendo quattro censure: mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; omessa applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi sulle prime due doglianze non si confrontavano utilmente con la motivazione di merito, che aveva escluso la tenuità del fatto valorizzando gli indici rilevanti; ha inoltre ritenuto corretta e non sindacabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla pena sostitutiva, ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già svolte in appello, senza una critica specifica alla risposta della Corte territoriale, risultando quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato nei meriti; il testo non consente di ricostruire oltre il contenuto precettivo applicato al caso concreto.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi attraverso gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo.
art. 133, primo comma, cod. pen.
È richiamato come criterio di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono rimesse a una motivazione di merito insindacabile se congrua e priva di vizi logici.
L'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la simultanea presenza di particolare tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta; il giudice deve valorizzare gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo secondo l'art. 133, comma 1, c.p.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti ad affermare in modo generico l'erroneità del diniego dell'art. 131-bis c.p. senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici effettivi; una motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali è insindacabile.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la semplice riproposizione dei motivi di appello già respinti integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità.
- La richiesta di pena sostitutiva deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli errori del giudice di merito; la mera reiterazione delle deduzioni già svolte in appello non è sufficiente.
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