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Sentenza

Sentenza n. 972/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: del Decreto n. -OMISSIS- posizione n. -OMISSIS-), emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente -OMISSIS-, in attuale follow up semestrale negativo” non dipendente da causa di servizio, nonché nella parte in cui è stata negata la richiesta di concessione del beneficio dell’equo indennizzo, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 105597/2024 reso nell’adunanza n. 4153 del 10.07.2024 e di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202401610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e il conseguente equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, militare impiegato in missioni estere, attività operative, poligoni di tiro ed esercitazioni, ha dedotto l'illegittimità del diniego per eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà, insufficienza e apoditticità della motivazione, nonché per violazione della disciplina sul riconoscimento della causa di servizio e sui rischi tipizzati. Ha contestato che il Comitato di Verifica avesse fondato il parere su fattori di rischio generici e astratti, su possibili cause genetiche o infettive non riferite alla sua concreta storia clinica, sull'assenza di studi scientifici conclusivi e su dati epidemiologici relativi all'inquinamento dei teatri operativi e all'uranio impoverito, senza esaminare specificamente le condizioni ambientali e operative del servizio prestato, l'assenza di dispositivi di protezione, l'esposizione a polveri, munizionamento, sostanze chimiche, vaccinazioni e nanoparticelle di metalli pesanti. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo la natura endoprocedimentale del parere del Comitato, e hanno comunque chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando che il parere del Comitato di Verifica era stato espressamente impugnato e che, essendo vincolante per l'amministrazione e concorrendo alla formazione dell'atto finale, integrava una compartecipazione dell'organo tecnico a un atto complesso. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025: per le patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni, poligoni o siti di stoccaggio, il militare deve provare il servizio in condizioni ambientali o operative idonee ad aumentare il rischio, la natura tumorale della patologia e la sua astratta espressività di quel rischio; spetta invece all'amministrazione dimostrare una specifica genesi extralavorativa. Il ricorrente ha assolto l'onere probatorio dimostrando gli impieghi operativi e nei poligoni e la patologia tumorale. L'amministrazione, invece, si è limitata a richiamare generiche possibili associazioni con fattori genetici, virali, immunitari e ambientali, senza provare una concreta origine extralavorativa. Il Comitato ha inoltre fondato il diniego sull'assenza di studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o alto grado di credibilità razionale il nesso eziologico, criterio ritenuto incompatibile con il regime probatorio applicabile. Il vizio di eccesso di potere del parere si è riverberato sul decreto finale, che lo aveva integralmente richiamato. Gli atti sono stati annullati, con effetto conformativo per la riedizione del procedimento secondo il principio dell'Adunanza Plenaria. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è vincolante per l'amministrazione e concorre alla formazione dell'atto finale, determinando la legittimazione passiva dell'amministrazione dalla quale il parere promanava.

  • art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La disciplina dell'equo indennizzo e della causa di servizio per il personale militare rimodula gli oneri probatori, imponendo al militare la prova del servizio in condizioni operative o ambientali rischiose e all'amministrazione la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia.

  • art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La disposizione regolamentare è richiamata quale disciplina attuativa della rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamata dal ricorrente nell'ambito della disciplina dei rischi tipizzati applicabile al riconoscimento della causa di servizio.

  • art. 2087 codice civile

    È richiamato dall'Adunanza Plenaria quale criterio sistematico per il riparto degli oneri probatori: il militare deve dimostrare il servizio rischioso e la patologia espressiva del rischio, mentre l'amministrazione deve fornire la prova contraria di una specifica genesi extralavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari del ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta in capo a un militare esposto a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali, impieghi presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, non è necessario che il militare dimostri l'effettiva sussistenza del nesso eziologico secondo un elevato grado di certezza scientifica, poiché il rapporto causale è considerato insito nel rischio professionale tipizzato dalla legge.
  • Il militare deve dimostrare di avere prestato servizio in una delle attività tipizzate, in condizioni ambientali o operative concretamente idonee ad aumentare il rischio di malattia, nonché la natura tumorale della patologia e la sua astratta riconducibilità a quel rischio.
  • Una volta assolto tale onere, spetta all'amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia; il mero richiamo a possibili fattori genetici, infettivi, immunitari o ambientali, non riferiti concretamente alla storia clinica del militare, non è sufficiente.
  • È viziato per eccesso di potere il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che neghi il riconoscimento esclusivamente perché mancano studi scientifici idonei a dimostrare con certezza o alto grado di credibilità razionale il nesso causale tra neoplasia ed esposizione a fattori di rischio potenziale.
  • Quando il provvedimento finale recepisce integralmente il parere del Comitato di Verifica, l'illegittimità del parere si riverbera sul provvedimento conclusivo, che deve essere annullato con obbligo per l'amministrazione di rieditare il procedimento conformandosi ai principi stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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