Cassazione Civile, Ordinanza n. 00095/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la revoca, ex art. 67 l.f., di due pagamenti eseguiti in favore di una propria creditrice, per complessivi euro 38.317,27, eseguiti nel periodo sospetto prima della procedura. La procedura sosteneva che tali pagamenti fossero inefficaci perché compiuti quando la debitrice era già insolvente e perché la creditrice conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, lo stato di insolvenza (scientia decoctionis), desumendolo da bilanci, iniziative giudiziarie e modalità dei rapporti commerciali. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò. La soccombente ricorrente ha proposto quattro motivi per cassazione: 1) violazione degli artt. 115, 702 bis e 702 ter c.p.c. per l'ammissibilità della documentazione prodotta tardivamente in primo grado; 2) violazione dell'art. 67 l.f. per erronea applicazione dei presupposti della revocatoria e, in particolare, per l'affermazione della conoscibilità dello stato di insolvenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per erroneo uso delle presunzioni nella prova della scientia decoctionis. La ricorrente insisteva sul fatto che i bilanci non avrebbero dimostrato, da soli, la percepibilità dell'insolvenza e che gli elementi valorizzati dai giudici di merito costituivano, al più, una diversa lettura dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse privo di decisività, perché la Corte territoriale aveva affermato che, anche senza i dati del bilancio 2013, la prova della conoscenza dell'insolvenza risultava già raggiunta attraverso altri indici presuntivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica critica alla sentenza impugnata e per la sua sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un vero "fatto storico" omesso, ma chiedeva una nuova lettura delle risultanze istruttorie. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito si traduceva in una diversa valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67 l.f.
La revocatoria dei pagamenti presuppone la collocazione dell'atto nel periodo sospetto e, per i pagamenti non esenti, la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al creditore accipiens; la valutazione della scientia decoctionis può essere desunta anche per presunzioni.
art. 67, comma 3, lett. a), l.f.
La ricorrente invocava l'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso; la Corte, tuttavia, non affronta nel merito la relativa applicazione, perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
Richiamato quale base del rito sommario di cognizione utilizzato in primo grado.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice nel rito sommario e alle dedotte preclusioni istruttorie.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo di documenti asseritamente tardivi e, quindi, il modo di formazione del convincimento del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione/falsa applicazione di legge è inammissibile se il ricorrente si limita a richiamare la norma asseritamente violata senza spiegare in modo specifico e intelligibile il contrasto tra la decisione e la disciplina applicabile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'asserito error in procedendo, ma la doglianza è stata ritenuta in concreto priva di decisività.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo se viene indicato un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non la mera omissione di singole risultanze istruttorie o una richiesta di rivalutazione del merito.
La deduzione del vizio di violazione di legge deve contenere specifiche argomentazioni a sostegno della censura, non essendo sufficiente il mero richiamo alle norme asseritamente violate.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo chiaro il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale regola di specificità e autosufficienza della censura per omesso esame di fatto decisivo.
La critica al ragionamento presuntivo è inammissibile quando mira solo a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito; la selezione degli indizi e il giudizio inferenziale appartengono al merito, se la motivazione è adeguata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevante ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra la propria lettura dei fatti e quella accolta dal giudice di merito, senza una specifica dimostrazione del contrasto tra la decisione e la norma invocata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La prova della scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare può essere raggiunta anche per presunzioni, attraverso la valorizzazione complessiva di indici significativi desunti dai rapporti tra le parti e dal contesto commerciale.
- La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se si dimostra che l'inferenza compiuta esorbita dai limiti dell'art. 2729 c.c.; non è sufficiente prospettare una diversa e più favorevole lettura degli indizi.
- L'eventuale inutilizzabilità o tardività di un singolo documento non determina l'accoglimento del ricorso se la decisione di merito si fonda anche su altri elementi autonomamente idonei a sorreggere il convincimento del giudice.
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