Ordinanza n. 77/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento per l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie paesaggistiche
Esito
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento relativo all'irrogazione di sanzioni ripristinatorie ai sensi dell'art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004, unitamente agli atti preparatori, connessi e conseguenziali. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché l'atto impugnato appariva essere una mera comunicazione di avvio del procedimento, priva di immediata lesività, e non risultava adottata alcuna determinazione finale. Alle parti è stata quindi sottoposta unicamente tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità dell'impugnazione per carenza di immediata lesività dell'atto e per l'assenza di un provvedimento finale, ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità. L'ordinanza ha natura interlocutoria e non contiene una decisione conclusiva sul ricorso né sulle spese.
Norme richiamate
art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004
Richiamato quale base normativa delle sanzioni ripristinatorie paesaggistiche oggetto del procedimento amministrativo.
Richiamati nella comunicazione impugnata quale disciplina dell'avvio e della partecipazione al procedimento.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla alle parti assegnando un termine per memorie.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in camera di consiglio.
Massime di principio
- La mera comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, in assenza di una determinazione finale e salvo specifiche ragioni di immediata lesività, non presenta normalmente un interesse concreto e attuale all'impugnazione autonoma e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non esaminata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio processuale assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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