Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa201400356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento per l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie paesaggistiche

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento relativo all'irrogazione di sanzioni ripristinatorie ai sensi dell'art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004, unitamente agli atti preparatori, connessi e conseguenziali. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché l'atto impugnato appariva essere una mera comunicazione di avvio del procedimento, priva di immediata lesività, e non risultava adottata alcuna determinazione finale. Alle parti è stata quindi sottoposta unicamente tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità dell'impugnazione per carenza di immediata lesività dell'atto e per l'assenza di un provvedimento finale, ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità. L'ordinanza ha natura interlocutoria e non contiene una decisione conclusiva sul ricorso né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base normativa delle sanzioni ripristinatorie paesaggistiche oggetto del procedimento amministrativo.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Richiamati nella comunicazione impugnata quale disciplina dell'avvio e della partecipazione al procedimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla alle parti assegnando un termine per memorie.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La mera comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, in assenza di una determinazione finale e salvo specifiche ragioni di immediata lesività, non presenta normalmente un interesse concreto e attuale all'impugnazione autonoma e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non esaminata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio processuale assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.