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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - del decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia n. 626 in data 17 luglio 2025 (sottoscritto digitalmente in data 16 luglio 2025), nella parte in cui viene disposta l’aggiudicazione, in favore del R.T.P. Manens S.p.A. – INM and Partner s.r.l., della procedura aperta per l’affidamento di “servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Ufficio di Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione di un nuovo Istituto Penitenziario nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN) da 300 posti”, comunicato in pari data ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023; - del disciplinare di gara, nella parte in cui vengono definiti i criteri di valutazione in relazione al subcriterio “B.4” e nella parte in cui si prevede che venga verificata la sola busta amministrativa del primo graduato; - dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in data 5 giugno 2025; - dei verbali del seggio di gara n. 1 del 17 giugno 2025, n. 2 del 26 giugno 2025 e n. 3 del 1° luglio 2025; - dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 17 giugno 2025, n. 2 del 18 giugno 2025 e n. 3 del 24 giugno 2025, con annessi gli allegati “A”, “B” e “C”, recanti le tabelle relative alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate; - della comunicazione della stazione appaltante del 17 luglio 2025; - dell’eventuale consegna in via d’urgenza e/o anticipata e/o altro titolo disposta nelle more della stipula del contratto; - dell’eventuale contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria; - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi; ‘VISTI’ Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARCHEST S.R.L. il 26/11/2025: per l’annullamento a) del Decreto del Provveditore Interregionale OO.PP. prot. n. 0001014 del 18.11.2025 (ma sottoscritto digitalmente dal Provveditore il 17.11.2025) con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura di gara recante il CIG B6C820CD04 (doc. 1 ricorso per motivi aggiunti), comunicato alle parti e depositato agli atti di giudizio del 18.11.2025 (docc. 2 e 3 ricorso per motivi aggiunti); b) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARCHEST S.R.L. il 10/1/2026: per l’annullamento a) del Decreto del Provveditore Interregionale OO.PP. prot. n. 0001014 del 18.11.2025 (ma sottoscritto digitalmente dal Provveditore il 17.11.2025) con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura di gara recante il CIG B6C820CD04 (doc. 1 secondo ricorso per motivi aggiunti; cfr. doc. 1 primo ricorso per motivi aggiunti), comunicato alle parti e depositato agli atti di giudizio del 18.11.2025 (docc. 2 e 3 secondo ricorso per motivi aggiunti; cfr. docc. 2 e 3 primo ricorso per motivi aggiunti); b) del provvedimento del Provveditore Interregionale OO.PP. prot. n. 36907 dell’1.10.2025 recante ad oggetto “NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E COSTITUZIONE CON RIMODULAZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI” conosciuto solo in data 12.12.2025 attraverso l’ostensione documentale da parte dell’Amministrazione resistente (doc. 4 secondo ricorso per motivi aggiunti); c) della nota del Provveditorato Interregionale OO.PP. prot. n. 47368 del 12.12.2025 (doc. 5 secondo ricorso per motivi aggiunti) con cui l’Amministrazione ha riscontrato all’istanza di accesso agli atti inviata il 5.12.2025 dalla capogruppo-mandataria Archest S.r.l. e assunta a prot. n. 46497 del 9.12.2025 del Provveditorato (doc. 6 secondo ricorso per motivi aggiunti); d) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202501494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura per servizi di architettura e ingegneria, successivamente revocata, nonché atti di gara e provvedimenti connessi, inclusi la revoca della procedura e la nomina del direttore dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta in favore di un raggruppamento temporaneo di professionisti, il disciplinare di gara, con riferimento al subcriterio B.4 e alla previsione della verifica della sola busta amministrativa del primo graduato, i chiarimenti della stazione appaltante, i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nonché gli eventuali atti di consegna anticipata e il contratto. Con due ricorsi per motivi aggiunti hanno inoltre impugnato il decreto con cui l'amministrazione ha revocato l'intera procedura di gara e, con il secondo atto, anche il provvedimento di nomina del direttore dei lavori e costituzione dell'ufficio di direzione lavori, nonché la nota di riscontro a un'istanza di accesso agli atti. Nell'ordinanza non sono esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti né le censure relative al merito degli atti impugnati. È stata proposta domanda cautelare di sospensione, riferita agli atti con cui la stazione appaltante ha revocato la procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare, neppure in via sommaria, le questioni di merito. Ha rilevato che nelle controversie relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture la tutela cautelare è normalmente assicurata dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 119, comma 3, c.p.a.; misure cautelari interinali possono essere adottate soltanto in presenza di estrema gravità e urgenza ai sensi dell'art. 119, comma 4, c.p.a. Nel caso concreto le ricorrenti non hanno né allegato né comprovato tale presupposto, con conseguente difetto del periculum in mora. Il Collegio ha lasciato impregiudicate tutte le questioni controverse e ha fissato la trattazione del merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 19 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 3, c.p.a.

    la tutela cautelare è assicurata normalmente dalla sollecita fissazione del merito

    Nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento, la sollecita fissazione dell'udienza di merito costituisce la tutela cautelare ordinaria.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    estrema gravità ed urgenza

    Misure cautelari ulteriori, come la sospensione degli atti impugnati, possono essere concesse soltanto quando la parte alleghi e dimostri una situazione di estrema gravità e urgenza.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, la tutela cautelare è normalmente assicurata dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito; l'adozione di ulteriori misure cautelari richiede la sussistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza.
  • La domanda cautelare proposta nel rito appalti deve essere respinta per difetto di periculum in mora quando la parte non abbia neppure allegato, oltre che comprovato, le ragioni concrete di estrema gravità e urgenza idonee a giustificare la sospensione degli atti impugnati.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non comporta una valutazione definitiva, neppure sommaria, sulla fondatezza delle censure di merito, che restano impregiudicate.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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