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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Padova del 19 settembre 2025, non ulteriormente qualificato nel testo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Padova, oltre che degli atti presupposti e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né consente di individuare la natura sostanziale del provvedimento impugnato. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa prima di esaminare l'istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'Amministrazione di depositare una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. L'esame dell'istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, anche ai fini dell'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento o sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quale base normativa per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR richiama la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio, senza assumere in questa ordinanza alcuna decisione definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, il giudice amministrativo ritiene necessari chiarimenti documentati sui fatti di causa, può disporre un incombente istruttorio ordinando all'amministrazione di depositare una relazione entro un termine stabilito e rinviando l'esame della domanda cautelare.
  • La disposizione di un incombente istruttorio e il rinvio dell'esame dell'istanza cautelare non anticipano la decisione sulla fondatezza del ricorso né determinano l'accoglimento o il rigetto della domanda cautelare.
  • L'esame dell'istanza cautelare può essere rinviato anche in vista dell'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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