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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2025 del Comune di Cortina d'Ampezzo comunicata via PEC in pari data e recante “Comunicazione fine lavori e scia per l'agibilità prot. rep_prov_bl/bl-supro 526012/01-12-2025 - diniego agibilità”; b) dell'ordinanza n. 257 del 5 dicembre 2025 del Comune di Cortina d'Ampezzo comunicata via PEC in pari data e recante “inizio attività ski bar ristorante - divieto di prosecuzione attività”; nonché, per quanto occorrer possa, c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente ivi incluso il verbale di sopralluogo prot. 23820 del 5 dicembre 2025, mai trasmesso alla Ricorrente.

Giustizia amministrativa202502558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di diniego dell’agibilità e divieto di prosecuzione dell’attività di bar/ristorante presso lo Ski bar

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali n. 256 e 257 del 5 dicembre 2025, adottate dopo un sopralluogo, con cui il Comune ha negato l’agibilità dei locali e vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione. La società aveva dichiarato la fine dei lavori e presentato la SCIA per l’agibilità e quella per la somministrazione in vista dell’inaugurazione del 6 dicembre 2025. In sede cautelare ha contestato i presupposti fattuali e giuridici dei provvedimenti, deducendo che i lavori relativi agli impianti elettrici e alle finiture erano stati ultimati o comunque non ostavano all’utilizzo della struttura, nonché l’omissione delle necessarie garanzie procedurali. Ha prodotto una relazione tecnica di parte volta a confutare gli accertamenti comunali. Ha inoltre allegato l’estrema urgenza derivante dalla prossima apertura, dalle attività programmate e dagli impegni assunti con terzi. Il Comune ha depositato in giudizio il verbale di sopralluogo, inizialmente non trasmesso alla ricorrente, e ha rappresentato l’adozione di una successiva ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a varie opere ritenute abusive.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora necessari per la sospensione degli atti. Quanto al fumus, il giudice ha precisato che la legittimità degli atti deve essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento della loro adozione. Il verbale di sopralluogo, redatto quattro giorni dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori e corredato da documentazione fotografica, attestava l’esistenza di un cantiere ancora aperto, di impianti elettrici non ultimati e di numerose maestranze impegnate nei lavori. La circostanza che le opere potessero essere state completate successivamente non incide sulla legittimità degli atti valutata con riferimento alla situazione originaria. Quanto al periculum, il pregiudizio derivante dalla chiusura dell’attività poteva essere evitato mediante la presentazione di una nuova SCIA di agibilità, eventualmente parziale o limitata alle parti non interessate dalla successiva ordinanza di demolizione, e di una nuova SCIA per la somministrazione. Tale iniziativa rientrava nella piena disponibilità della società e rendeva non necessario sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 61 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la richiesta di misure cautelari ante causam, successivamente seguita dal deposito del ricorso e dalla trattazione collegiale dell’istanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; il successivo completamento delle opere non esclude, di per sé, la legittimità del provvedimento fondato sull’accertamento di lavori ancora in corso.
  • La documentazione fotografica e il verbale di sopralluogo che attestano, alla data rilevante, l’esistenza di un cantiere aperto, di impianti non ultimati e di lavori in corso possono integrare un adeguato supporto istruttorio per il diniego dell’agibilità e il divieto di prosecuzione dell’attività.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio lamentato dal ricorrente sia efficacemente e tempestivamente evitabile mediante una nuova iniziativa amministrativa o dichiarativa rimessa alla sua disponibilità, quale la presentazione di una nuova SCIA, anche parziale o limitata alle parti utilizzabili dell’immobile.
  • La possibilità che le opere siano state completate dopo l’adozione del provvedimento non rende automaticamente illegittimo l’atto originario, ma può eventualmente fondare una nuova dichiarazione o istanza amministrativa riferita alla situazione sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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