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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune su sette istanze di accesso agli atti presentate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso cumulativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su cinque istanze di accesso presentate dalla prima ricorrente e due istanze presentate dal secondo ricorrente. Le richieste riguardavano, rispettivamente, notifiche o provvedimenti a carico della prima ricorrente, atti relativi all’abbattimento di un albero, documentazione concernente un abuso edilizio, la demolizione di una tettoia, la rimozione di veicoli qualificati come rifiuti abbandonati e il prelievo forzoso di un cane. Il TAR ha rilevato d’ufficio, in primo luogo, che non era stata depositata la prova della data di perfezionamento della notificazione del ricorso al Comune, circostanza rilevante per verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a. In secondo luogo, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso cumulativo per la diversità degli oggetti delle istanze e, quindi, per la possibile mancanza dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali. Infine, il Comune ha dedotto di avere già fornito riscontro alle richieste, depositando documentazione dalla quale potrebbe risultare soddisfatta la pretesa conoscitiva e, conseguentemente, carente l’interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie o documenti esclusivamente sulle questioni rilevate d’ufficio: tempestività della notificazione del ricorso, ammissibilità del ricorso cumulativo e possibile carenza di interesse per l’avvenuto riscontro alle istanze di accesso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Le istanze azionate riguardano l’accesso documentale ai documenti amministrativi.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Il termine decadenziale per il ricorso in materia di accesso rende decisiva la prova della data di perfezionamento della notificazione del ricorso al Comune.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio questioni rilevanti ai fini della decisione, deve consentire alle parti di presentare memorie o documenti su tali questioni prima della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la prova della data di perfezionamento della notificazione del ricorso è necessaria per consentire al giudice di verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a.; in mancanza, la questione di tempestività può essere rilevata d’ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti.
  • Il ricorso cumulativo proposto da più soggetti contro una pubblica amministrazione è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, l’identità dell’oggetto delle domande, la riferibilità degli atti impugnati al medesimo contenuto e l’omogeneità dei motivi, senza conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti.
  • La mera comune natura delle pretese di accesso e la presenza dello stesso ente resistente non bastano a rendere ammissibile un ricorso cumulativo quando le istanze riguardano documenti, fatti e procedimenti differenti.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’avvenuto riscontro dell’amministrazione alle richieste conoscitive può determinare la carenza di interesse al ricorso, se la documentazione prodotta dimostra che la pretesa sostanziale è stata già soddisfatta; tale questione può essere rilevata d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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