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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Padova del 19 settembre 2025, relativo a materia non specificata nel testo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Padova, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e conseguenti. Il giudizio comprendeva anche un'istanza cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di ricorso né la specifica fattispecie sostanziale sottostante. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa, ai fini della decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'Amministrazione di depositare una relazione documentata sui fatti di causa entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. L'esame dell'istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, anche ai fini dell'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato né sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per l'acquisizione di chiarimenti e informazioni utili alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori utilizzati dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito degli incombenti istruttori disposti.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per l'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato come fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene che gli elementi disponibili non siano sufficienti per decidere, può disporre un incombente istruttorio ordinando all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa entro un termine assegnato.
  • La disposizione di un incombente istruttorio e il rinvio dell'esame dell'istanza cautelare non comportano alcuna anticipazione della decisione sulla fondatezza del ricorso o sulla sussistenza dei presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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