Cassazione Civile, Ordinanza n. 02975/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società locatrice intimava licenza per finita locazione a un conduttore; questi si opponeva e il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. La società avviava poi la procedura esecutiva notificando precetto per il rilascio. Il conduttore proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e otteneva la sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione pre-esecutiva. La locatrice proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., accolto dal collegio; il giudice dell'opposizione si conformava con ordinanza. Contro quest'ultima il conduttore proponeva ulteriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., rigettato dal Tribunale in composizione collegiale. Avverso tale ordinanza il conduttore proponeva regolamento di competenza, sostenendo da un lato che la liquidazione delle spese nel giudizio cautelare sarebbe una questione di competenza del giudice di merito, e dall'altro che vi sarebbe un conflitto di competenza tra giudice dell'opposizione pre-esecutiva e altro giudice quanto al potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. La resistente eccepiva l'inammissibilità e il Procuratore Generale concludeva per l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che le decisioni rese in sede cautelare e di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non sono suscettibili di regolamento di competenza, perché i provvedimenti cautelari hanno natura provvisoria e riproponibile e non possono essere assimilati a sentenze idonee ad attivare il procedimento di cui all'art. 47 c.p.c.; inoltre, in materia cautelare non è configurabile neppure il conflitto di competenza d'ufficio. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorso fosse proposto con colpa grave, poiché poneva come questione di competenza profili manifestamente estranei al regolamento, e ha quindi condannato il ricorrente, oltre alle spese, anche al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. della somma equitativa di euro 3.000, oltre interessi.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza presuppone una decisione idonea a introdurre una vera questione di competenza; tale rimedio non è esperibile per provvedimenti cautelari.
La procura speciale per il giudizio di merito può ritenersi idonea anche per il regolamento di competenza se il mandato non lo esclude espressamente e inequivocabilmente.
È richiamato come base dell'opposizione pre-esecutiva proposta contro l'azione esecutiva di rilascio.
Il reclamo cautelare non è sede suscettibile di regolamento di competenza; i provvedimenti resi in tale ambito restano provvisori e non definitivi.
In materia cautelare non è ipotizzabile il conflitto di competenza d'ufficio.
La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave e può essere pronunciata d'ufficio anche senza domanda o prova del danno; la mera infondatezza non basta.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente.
La somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. è liquidabile equitativamente.
Il ricorrente risponde del fatto del proprio difensore nei rapporti con la controparte.
L'avvocato è tenuto alla diligenza qualificata esigibile nella prestazione professionale, specie in cassazione.
art. 111 Cost.
La ragionevole durata del processo giustifica un'interpretazione delle norme processuali che eviti ricorsi manifestamente infondati e ritardi nel giudizio di legittimità.
È citato solo indirettamente nel quadro dell'abuso del processo, senza autonoma applicazione decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è esperibile contro provvedimenti cautelari o di reclamo cautelare, perché tali provvedimenti hanno natura provvisoria, non definitiva e non sono idonei a radicare una vera questione di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.c.
- In materia cautelare è inammissibile il conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; le eventuali divergenze sui poteri del giudice cautelare non sono veicolabili tramite regolamento di competenza.
- La mera errata prospettazione giuridica non basta per l'art. 96, comma 3, c.p.c.; la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, desumibili dalla proposizione di un'impugnazione manifestamente insostenibile senza il minimo sforzo interpretativo e diligenza professionale.
- Nel giudizio di legittimità, la proposizione di ricorsi privi di ragionevole possibilità di accoglimento può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese.
- La procura speciale rilasciata per il merito abilita anche alla proposizione del regolamento di competenza, salvo che il mandato la escluda espressamente e inequivocabilmente.
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