Cassazione Penale, Sentenza n. 35648/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per triplice omicidio (ruolo di mandante) basata principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Deduce due motivi: (1) presunto contrasto con giudicato formatosi con la condanna definitiva di Roberto Sipala per gli stessi fatti, che a suo dire avrebbe reso improcedibile o comunque dovuto richiedere la revisione della sentenza Sipala; (2) criticità dell'utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti (mancata audizione in contraddittorio di alcune fonti, contraddittorietà e mancato riscontro), nonché doglianza sulla mancata ammissione di prove testimonali richieste in appello (Ercolano, nuova escussione di Piazza, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'assunto circa il contrasto con il giudicato Sipala e ha osservato che la questione era già stata esaminata e respinta in sede di merito; inoltre la sentenza definitiva su Sipala non risultava in contraddizione con le risultanze emerse nel presente giudizio. Sul secondo motivo ha rilevato genericità, rilievo valutativo e mera reiterazione di censure già decise in appello: le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute congruamente valutate e riscontrate dai giudici di merito, la dichiarazione scritta di Cocuzza è stata acquisita con il consenso della difesa e quindi utilizzabile, e le richieste istruttorie aggiuntive non erano decisive né idonee a disarticolare il convincimento probatorio dei giudici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Nardo è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nelle misure indicate in sentenza. Resta confermata la condanna di merito (ergastolo con isolamento diurno per sei mesi, sanzioni accessorie e risarcimenti alle parti civili).
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; la responsabilità del Nardo è stata affermata a titolo di concorso (mandante).
Rinvio al tipo di reato e indicazione della pena applicata in relazione ai reati contestati.
Delitto di omicidio: norma sostanziale sulla quale è fondata la condanna per i decessi verificatisi.
art. 577 comma 1 nn. 3 cod. pen.
Aggravante prevista per omicidi commessi con modalità mafiose o associative; applicata nelle imputazioni di merito.
Estensione della responsabilità per il concorso nei reati (colpa non esclusa per errore nell'individuazione della vittima); la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione anche rispetto ad una vittima uccisa per errore.
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha escluso che le doglianze fossero tra quelli tipici o che contestassero vizi di motivazione pertinenti, dichiarando il ricorso inammissibile.
Richiamato nella contestazione rispetto al giudicato, ma la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione del ricorrente; in sostanza non ha riconosciuto che fosse stato violato il principio di non bis in idem nella fattispecie.
citata in relazione alla revisione
Norma sulla revisione delle sentenze irrevocabili: la Corte precisa che il conflitto di giudizi, se divenuto irrevocabile, apre la strada alla revisione, non a un motivo di cassazione ordinario; qui non sussisteva contrasto di giudicati.
Norma relativa alle prove dichiarative e relative modalità: richiamata dalla difesa nel secondo motivo, ma la Cassazione ha ritenuto le censure generiche.
Ulteriore disposizione processuale sulle prove; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato la prova testimoniale e le relative obiezioni.
art. 493 comma 3 cod. proc. pen.
Consente l'utilizzabilità di dichiarazioni acquisite con consenso delle parti; le dichiarazioni scritte di Cocuzza sono state acquisite con il consenso della difesa e quindi ritenute utilizzabili.
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto irrilevanti o esplorative le istanze di rinnovazione proposte dal ricorrente e adeguatamente motivate la loro esclusione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione della decisione sulla ammissione del ricorso; la Corte ha sintetizzato i motivi entro i limiti previsti per la motivazione in sede di cassazione.
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul rimborso delle spese di difesa: impiegate per disporre la liquidazione delle spese a carico dell'imputato; la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato avrà a carico la liquidazione con separato decreto.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione all'onere della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nel giudizio sulle condanne pecuniarie a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La mera esistenza di una precedente condanna definitiva per gli stessi fatti nei confronti di un altro soggetto non impedisce automaticamente un nuovo procedimento contro un diverso imputato: va valutato se esista un reale contrasto di giudicati che richieda la revisione della sentenza precedente.
- Le impugnazioni in Cassazione devono evidenziare vizi giuridici o motivazionali specifici e non possono limitarsi a una diversa rilettura o rivalutazione delle stesse risultanze probatorie già esaminate in merito; motivi generici o meramente valutativi sono inammissibili.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire prova decisiva se i giudici di merito ne valutano la attendibilità e le riscontri con altri elementi (es. riscontri autoptici, convergenze tra fonti dirette e de relato); la Cassazione controlla la correttezza della valutazione, non sostituisce il proprio apprezzamento probatorio.
- Le dichiarazioni acquisite in forma scritta sono utilizzabili se raccolte e acquisite con il consenso della difesa (art. 493, comma 3); l'assenza di audizione in contraddittorio può essere superata da tale consenso.
- La richiesta di nuova istruttoria in appello deve essere motivata con indicazione della decisività delle prove richieste: prove ritenute esplorative o inutili dai giudici di merito possono essere legittimamente respinte e tale scelta difficilmente è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In sede di legittimità il difensore deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; l'omissione di tale confronto rende le censure inammissibili o destinate al rigetto.
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