Cassazione Civile, Sentenza n. 5104/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente impugnava la decisione per più censure: (1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio e per notifica dell'appello ritenuta nulla perché effettuata nelle mani di un "addetto alla casa" non identificato e per la mancata spedizione della raccomandata informativa ai sensi della legge n. 890/1982; (2) violazione dell'art. 346 c.p.c. e art. 56 d.lgs. 546/1992 per mancato esame in appello di eccezioni sollevate in primo grado (vizio di motivazione dell'atto, prove della pretesa e verifica della congruità del corrispettivo); (3) violazione degli artt. 51, comma 3, e 52, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 per presunta errata determinazione del valore dei beni senza spiegazione dei criteri applicati; (4) vizio di motivazione perché la Commissione si sarebbe basata su una stima peritale del Comune non allegata e redatta successivamente all'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sulla notifica ha ritenuto valida la spedizione diretta tramite servizio postale ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, con applicazione delle regole del servizio postale ordinario: non era richiesta l'identificazione della persona che firmò l'avviso di ricevimento né l'invio della raccomandata informativa. Quanto alle eccezioni relative a motivazione, prova e congruità del corrispettivo, la Corte ha dichiarato che tali censure non sono state riproposte in appello e si considerano rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 (per analogia con art. 346 c.p.c.), per cui la Commissione non era tenuta a riesaminarle. Le doglianze sulla determinazione del valore dei beni sono state ritenute inammissibili in quanto riconducibili a questioni non riproposte; comunque la motivazione dell'avviso è stata considerata sufficiente in quanto indicava il metodo valutativo (metodo sintetico-comparativo basato sui prezzi medi di mercato), lasciando al contribuente l'onere di contestare specificamente. La stima comunale poi richiamata dalla ricorrente risultava redatta successivamente e non costituiva base dell'avviso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato Betamare S.R.L. al pagamento delle spese del giudizio nonché al versamento della somma prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata nel provvedimento.
Norme richiamate
Norma di riferimento sui motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per enunciare i profili di censura relativi a violazione di norme sostanziali e di processo
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte non ha ritenuto applicabile la nullità nella fattispecie per le ragioni indicate sulla validità della notifica postale
legge 20 novembre 1982, n. 890
La Corte ha precisato che la disposizione relativa alla raccomandata informativa si applica alle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario tramite servizio postale e non alla spedizione diretta dell'appello tramite servizio postale; quindi non era dovuta la raccomandata informativa nella specie
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 16, comma 3; art. 56
Art. 16(3): autorizza la notificazione tramite servizio postale per il processo tributario; la Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità. Art. 56: disciplina l'effetto devolutivo e la presunzione di rinuncia per domande/eccezioni non riproposte in appello, applicato per escludere il riesame di questioni non reiterate
Richiamato per analogia con l'art. 56 d.lgs. 546/1992: principio secondo cui le domande o eccezioni non riproposte in appello si ritengono rinunciate; la Corte conferma che vale anche per l'appellato contumace
art. 51, comma 3; art. 52, comma 2 e 2-bis
Norme sui criteri e contenuti della motivazione degli atti di accertamento relativi ai valori catastali; la Corte ha affermato che è sufficiente che l'Amministrazione indichi il criterio di valutazione (es. metodo sintetico-comparativo e prezzi medi di mercato), senza dover dettagliare tutte le indagini di mercato o i beni comparati
D.M. 9 aprile 2001
Regolamento postale richiamato per spiegare chi è legittimato a ricevere raccomandate al domicilio (componenti nucleo familiare, conviventi, collaboratori familiari, portiere) e che la firma del ricevente è sufficiente per perfezionare la consegna
Richiamato in relazione all'obbligo per la ricorrente di versare la somma pari al contributo unificato eventualmente dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione dell'appello tramite spedizione diretta per posta (art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992) si valuta secondo le regole del servizio postale ordinario: la firma di una persona reperita al domicilio (es. "addetto alla casa" o collaboratore) è presumibilmente valida anche se la sua qualità non è indicata sull'avviso di ricevimento, salvo querela di falso introdotta dal destinatario.
- Non è necessaria la spedizione di una raccomandata informativa ai sensi della legge n. 890/1982 quando la notifica è stata eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento; le norme della legge n. 890/1982 si applicano alle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario, non alla spedizione postale diretta.
- Le domande, eccezioni e questioni non riproposte in appello si considerano rinunciate (art. 56 d.lgs. 546/1992 per il processo tributario, in linea con art. 346 c.p.c.), e il giudice d'appello non è tenuto a riesaminarle, anche quando l'appellato sia contumace; ciò evita di privilegiare l'appellato non costituito rispetto all'appellante.
- Quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento relativi ai valori dei beni, è sufficiente che l'Amministrazione indichi i criteri e il metodo valutativo adottato (es. metodo sintetico-comparativo basato su prezzi medi di mercato); non è obbligata ad allegare tutte le dettagliate indagini di mercato o le comparazioni, che il contribuente può contestare con prove specifiche.
- Se un elemento di valutazione richiamato dalla parte (es. una stima peritale comunale) è stato redatto successivamente all'atto impugnato e non costituisce la base dell'accertamento, non può costituire vizio dell'atto stesso; la rilevanza probatoria della perizia deve essere valutata sul fondamento temporale e sulla sua effettiva utilizzazione dall'Amministrazione.
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