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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4975/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c., sostenendo che Fabrizio Nuti, in qualità di franchisee della Stanley/Magellan, aveva dall'19 giugno 2000 esercitato attività di raccolta scommesse nello stesso comune senza i necessari titoli abilitativi (concessione statale e licenza di pubblica sicurezza). In appello la condotta era stata ritenuta non sanzionabile in ragione della disapplicazione della normativa nazionale che aveva illegittimamente escluso la Stanley dalle gare del 1999 (contrasto con il diritto UE). La ricorrente principale denunciava che la disapplicazione delle sanzioni penali non poteva automaticamente indurre l'irrelevanza della condotta ai fini civilistici e che occorreva verificare se il mancato possesso dei titoli fosse dovuto all'illegittima esclusione dall'applicazione di norme nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la disapplicazione delle norme penali per violazione del diritto UE è circoscritta ai soli casi in cui l'assenza dei titoli abilitativi sia riconducibile al rifiuto illegittimo dello Stato di concederli (per effetto di norme nazionali incompatibili con il Trattato). Ha stabilito che la Corte di appello non ha effettuato il necessario accertamento sulle ragioni del diniego dei titoli a Nuti e pertanto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa (per riesame) alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Ha respinto il ricorso incidentale condizionato della Magellan/Magellan Robotech. In pratica: il giudice di merito dovrà verificare se la mancanza di concessione/licenza derivava effettivamente da un'illegittima esclusione da gara ai sensi del diritto UE; in caso contrario la condotta può essere valutata ai fini della concorrenza sleale.

Norme richiamate

  • art. 2598 n. 3 cod. civ.

    Regola la concorrenza sleale per mezzi contrari alla correttezza professionale; la Corte richiede valutazione della liceità civilistica della condotta indipendentemente dalla disapplicazione penale, salvo che l'assenza dei titoli sia dovuta a illegittima esclusione da parte dello Stato.

  • art. 1 d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496

    Stabilisce la riserva allo Stato dell'organizzazione e esercizio dei giochi; giustifica la necessità delle concessioni come misura di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    Prevede la licenza di polizia per l'esercizio del gioco e delle scommesse; la Corte ritiene che la titolarità di tale autorizzazione contribuisca alla finalità di prevenzione della criminalità, ma il diniego non può essere applicato quando derivi da norme nazionali incompatibili con il diritto UE.

  • artt. 49 e 56 T.F.U.E. (libertà di stabilimento e prestazione di servizi)

    Le restrizioni nazionali devono essere giustificate da obiettivi di ordine pubblico e proporzionate; esclusioni totali (es. divieto alle società quotate) possono risultare incompatibili con il Trattato, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • d.m. 1° marzo 2006, n. 111 (art. 2, quinto comma)

    Contiene il divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse; la Corte ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente sollevata in merito e quindi non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La disapplicazione di norme penali o amministrative nazionali per contrasto con il diritto UE non produce automaticamente una sanatoria generale della condotta sotto il profilo civilistico: occorre verificare se l'assenza dei titoli sia effettivamente conseguenza dell'illegittima esclusione imposta dallo Stato.
  • Se l'operatore è stato impedito di ottenere concessione/licenza per effetto di norme nazionali incompatibili con gli obblighi UE, la sua attività può essere esentata dalle sanzioni; tale esenzione però va riferita solo ai casi in cui il diniego sia direttamente riconducibile alla violazione del diritto dell'Unione.
  • Se l'assenza dei titoli è dovuta ad altre ragioni (ad es. responsabilità dell'operatore), la condotta può rimanere rilevante ai fini della concorrenza sleale e del risarcimento del danno.
  • In azioni per illeciti civilisti la giurisdizione può essere fondata sul luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (ossia dove è stata sottratta clientela), anche se i contratti sono formalmente conclusi all'estero.
  • Le questioni procedurali o di incompetenza (es. competenza per materie speciali) devono essere tempestivamente dedotte in sede di merito, altrimenti non saranno esaminate in sede di cassazione.
  • In giudizi di concorrenza sleale 'pura' non si applica la competenza obbligatoria delle sezioni specializzate in materia d'impresa a meno che non siano in gioco diritti privativi la cui valutazione è essenziale.

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