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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4971/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva in parte rigettato l'opposizione della banca al precetto notificato da D'Avanzo e Losito quali soci e fideiussori della Confezioni Tre D S.r.l. (società cancellata dal registro delle imprese). Il motivo di ricorso in Cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), sostenendo che la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che i soci potessero procedere esecutivamente per un credito della società cancellata senza aver verificato se il credito si fosse trasferito ai soci secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (ossia se il credito fosse stato iscritto nel bilancio di liquidazione ovvero, in difetto, non fosse un credito incerto, illiquido o mera pretesa). La censura rilevava che la Corte d'appello aveva presunto la trasferibilità del credito senza alcun accertamento concreto né verifica della presenza del credito nel bilancio di liquidazione, nonostante la società fosse stata cancellata d'ufficio per mancato deposito dei bilanci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la Corte di Appello non ha svolto l'accertamento di fatto necessario per verificare se il credito della società cancellata si fosse trasferito ai soci (cioè se fosse stato iscritto nel bilancio di liquidazione o, in mancanza, se non fosse un mero diritto incerto o illiquido), richiamando i principi delle Sezioni Unite del 2013 e il regime introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione; spese del giudizio di legittimità a carico della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Regola la posizione dei creditori e il regime successorio delle obbligazioni quando la società è estinta/cancellata; la Corte ha richiamato la corretta applicazione del criterio secondo cui i crediti della società si trasferiscono ai soci solo se risultano nel bilancio di liquidazione oppure se non si tratta di mere pretese o crediti incerti/illiquidi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento della censura in cassazione (violazione di legge/falsa applicazione) per cui la decisione di merito è stata ritenuta viziata per mancata applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati.

  • D.Lgs. n. 6 del 2003

    Riforma del diritto societario che ha determinato il regime successionale in caso di estinzione e cancellazione della società dal registro: le obbligazioni sociali non si estinguono automaticamente ma possono trasferirsi ai soci secondo il regime previsto (e i diritti/beni non compresi nel bilancio di liquidazione possono trasferirsi ai soci con esclusione delle mere pretese).

  • Cass. Sez. Unite, sentenza n. 6070 del 12/03/2013

    Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo

    Principio guida: il trasferimento del credito dalla società cancellata ai soci è subordinato alla verifica che il credito sia stato incluso nel bilancio di liquidazione oppure che non si tratti di mera pretesa o di credito incerto/illiquido; l'assenza di tale verifica conduce a un errore di diritto/di fatto nel ritenere la trasferibilità automatica del credito.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro non implica automaticamente che tutti i crediti sociali si trasferiscano ai soci: occorre verificare se il credito sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione o, in difetto, che non sia un credito incerto, illiquido o mera pretesa.
  • In caso di contestazione sull'esecutività di un titolo a favore di una società cancellata, il giudice di merito deve compiere un accertamento di fatto circa la natura del credito e l'eventuale inserimento nel bilancio di liquidazione; l'assenza di tale accertamento integra motivo di cassazione per violazione di legge.
  • La parte che agisce esecutivamente contro i soci per crediti della società cancellata deve poter dimostrare la trasferibilità del credito (inclusione nel bilancio di liquidazione o carattere certo e liquido); non è sufficiente presumere il trasferimento in presenza della sola cancellazione.
  • La cancellazione d'ufficio per mancato deposito dei bilanci è un elemento che può rendere dubbia l'esistenza di una corretta liquidazione e dell'iscrizione dei crediti nel bilancio; ciò rafforza l'obbligo di verifica da parte del giudice e la necessità di prova da parte del creditore procedente.
  • La responsabilità dei soci segue il regime (limitato o illimitato) vigente durante la vita sociale: se, pendente societate, la loro responsabilità era limitata, quella limitazione va rispettata nei rapporti successori; viceversa per responsabilità illimitata.

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