Cassazione Civile, Sentenza n. 4994/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all'omessa verifica sulla natura del credito e sulla sua eventuale iscrizione nel bilancio di liquidazione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, disponendo anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca impugna la pronuncia della Corte d'Appello di Bari che aveva riconosciuto ai due intimati, ex soci e fideiussori della Confezioni Tre D S.r.l. cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione ad agire esecutivamente per l'esazione del credito sociale. Il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la Corte d'Appello ha presunto il trasferimento del credito dalla società estinta ai soci senza verificare se il credito fosse stato iscritto nel bilancio di liquidazione o, in mancanza, se si trattasse di un credito certo e liquido e non di una mera pretesa, come richiesto dai principi affermati dalle Sezioni Unite (sentenze del 12/03/2013).
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Applicato nel senso che, dopo la cancellazione della società, le obbligazioni e alcuni diritti patrimoniali possono trasferirsi ai soci, ma solo quando il credito sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione oppure sia già certo e liquido; vanno invece esclusi i beni e i crediti incerti, illiquidi o le mere pretese non inserite in bilancio.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Richiamato come base per la censura in cassazione (violazione di legge), la norma è stata invocata per contestare la errata applicazione dell'art. 2495 c.c. da parte della Corte d'Appello.
Cass. Sez. Unite, sentenze del 12/03/2013 (Rv. 625323 e Rv. 625326, richiamate)
Le Sezioni Unite sono state richiamate per il principio che, dopo l'estinzione della società, a) le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci nei limiti della loro responsabilità e b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi; occorre verificare l'effettiva iscrizione in bilancio o la certezza e liquidità del credito.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro non determina automaticamente il trasferimento a favore dei soci di tutte le pretese o crediti: è necessario verificare se il credito sia stato indicato nel bilancio di liquidazione oppure, in mancanza, che si tratti di un credito certo e liquido e non di una mera pretesa.
- Se il liquidatore non ha inserito una pretesa nel bilancio di liquidazione, ciò può essere interpretato come una rinuncia implicita da parte della società; pertanto chi invoca la successione nella titolarità del credito deve provare l'iscrizione in bilancio o la natura certa e liquida del credito.
- Il giudice di merito deve svolgere un accertamento di fatto sulla natura del credito e sulla documentazione del procedimento liquidatorio; la semplice presunzione di trasferibilità dei crediti è insufficiente e può essere cassata per violazione di legge.
- In ipotesi di esecuzione promossa da soci/successori della società estinta, il debitore può eccepire l'assenza di legittimazione se manca prova che il credito sia trasferito secondo i criteri indicati (iscrizione in bilancio o certezza e liquidità).
- Proceduralmente, la parte che vuole fondare l'azione sui principi delle Sezioni Unite deve fornire elementi sul bilancio di liquidazione e sulle eventuali attività compiute dal liquidatore; la Corte d'appello ha l'obbligo di motivare specificamente su tali punti.
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