Cassazione Civile, Sentenza n. 5011/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale) relativo a permuta immobiliare del 7/11/2012: i ricorrenti contestavano la determinazione della base imponibile (uso di comparabili di zona B anziché C, errata valutazione degli oneri di urbanizzazione, uso di valori OMI e della stima UTE come mero valore presuntivo), la mancata allegazione degli atti di comparazione e l'omesso esame delle perizie giurate prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata (cd. rottamazione-quater, art. 1, comma 236, l. n.197/2022), hanno ricevuto il piano di rateizzazione e versato due rate, rinunciando così implicitamente ai giudizi pendenti relativi ai carichi definanziati. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle questioni di fatto e diritto sollevate dalle parti. Spese compensate; nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 (cd. rottamazione-quater)
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della dichiarazione; tale adesione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2015 (introdotto da L. n. 228/2012)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2015
Il meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare impugnazioni dilatorie si applica all'inammissibilità originaria del gravame; non si estende, invece, all'inammissibilità sopravvenuta per difetto d'interesse (o alla rinuncia), motivo per cui non è stata applicata la sanzione del raddoppio del contributo unificato.
art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Gli specifici motivi di cassazione evocati (violazione di norme processuali, omesso esame di prove decisive, vizio di motivazione) sono stati posti in motivo ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
I ricorrenti sostenevano che l'onere della prova delle circostanze poste a fondamento della rettifica gravasse sull'Amministrazione; la questione non è stata decisa dalla Corte di cassazione a causa della sopravvenuta carenza di interesse, mentre il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente la stima UTE e i dati comparativi prodotti dall'Ufficio.
l. n. 88/2009 e art. 39, D.P.R. n. 600/1972
l. n. 88/2009; art. 39 D.P.R. n. 600/1972
I ricorrenti richiamavano modifiche normative relative al concetto di valore normale/IVA e alla presunzione del valore; tali rilievi non sono stati esaminati in cassazione per sopravvenuta inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
I ricorrenti denunciavano omesso esame delle perizie giurate; denuncia sollevata ma non valutata dalla Corte di cassazione a causa della cessazione della materia del contendere.
artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986
artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986
Tali articoli sono richiamati a supporto dell'uso del metodo sintetico-comparativo (riferimento a compravendite nel triennio precedente) utilizzato dall'Ufficio per la valutazione; il giudice di merito ha ritenuto forniti i dati identificativi e gli estremi di registrazione delle comparazioni.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata (es. rottamazione-quater) che include i carichi impugnati comporta la rinuncia ai giudizi pendenti relativi a quei carichi: ciò determina la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso, con possibile compensazione delle spese.
- Per mantenere vivo un giudizio fiscale è essenziale non aderire alla definizione agevolata sui medesimi carichi o, se si aderisce, verificare attentamente la dichiarazione (non barrando l'affermazione di assenza di giudizi pendenti, se incompatibile) e gli effetti dichiarativi.
- In materia di rettifiche di valore fondiario l'Amministrazione può utilizzare stime dell'Agenzia del Territorio (UTE), valori OMI e atti comparativi; per contrastare efficacemente tali rettifiche il contribuente deve produrre perizie dettagliate che non si limitino al dissenso ma contestino esplicitamente i metodi e i dati usati (comparabili, parametri di trasformazione, incidenza degli oneri di urbanizzazione).
- Il gravame in cassazione per vizio di motivazione o omesso esame di prove può essere inammissibile se sopravviene la carenza di interesse; la Corte di cassazione, in tali casi, non entra nel merito delle questioni sostanziali.
- Il meccanismo di penalizzazione del contribuente (raddoppio del contributo unificato) previsto per impugnazioni pretestuose si applica in caso di inammissibilità originaria e non alla sopravvenuta inammissibilità per perdita di interesse o rinuncia.
- Per opporsi efficacemente a rettifiche basate su comparabili è utile documentare: a) la non confrontabilità degli immobili presi a riferimento; b) la corretta classificazione della zona urbanistica; c) il calcolo dettagliato degli oneri di urbanizzazione e degli oneri di trasformazione; d) l'indicazione precisa degli estremi degli atti comparativi prodotti dall'Ufficio.
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