Cassazione Civile, Sentenza n. 5003/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di liquidazione e di rettifica relativi al conferimento, in data 28/01/2014, di beni immobili a favore di Bitham Ltd (società di diritto inglese). L'Agenzia aveva ritenuto non applicabile l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (art. 4 nota IV, parte I, lett. a) Tariffa DPR n.131/1986) e aveva invece operato la tassazione in misura proporzionale, sostenendo l'esterovestizione della società conferitaria (assenza di sede effettiva nel Regno Unito e assenza di attività economica nel luogo della sede formale). Inoltre l'Ufficio aveva rettificato il valore di alcuni fabbricati e terreni. Le CTP avevano accolto i ricorsi, la CTR aveva parzialmente riformato accogliendo l'appello dell'Agenzia ritenendo provata la fittizietà della sede estera per finalità elusive e rideterminando comunque alcuni valori. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione censurando, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello cumulativo, l'interpretazione e l'applicabilità dell'art. 4 nota IV della Tariffa, la presunta prevalenza della qualificazione formale dell'atto (art. 20 DPR 131/1986) e la valutazione di elementi extratestuali da parte della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello cumulativo proposto dall'Agenzia in presenza di identità di parti, rapporto giuridico e identità delle questioni di diritto. Sulle questioni sostanziali, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'esterovestizione di Bitham Ltd: l'Ufficio aveva fornito indici e presunzioni idonee a dimostrare l'assenza di un collegamento effettivo della società con il Regno Unito e la conseguente finalità elusiva dell'operazione; i contribuenti non hanno superato tale presunzione con elementi contrari convincenti. La Corte ha precisato che l'art. 73, comma 3, DPR 917/1986 consente al Fisco di avvalersi di presunzioni ex art. 2727 ss. c.c. per dimostrare la esterovestizione e che il giudice tributario può valutare, caso per caso e anche in via indiziaria, la localizzazione effettiva della direzione e della gestione. Ha inoltre osservato che la verifica della realtà fattuale è rimessa ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di diritto. Spese e compensi di giudizio sono a carico dei ricorrenti (liquidati in euro 7.000,00 oltre spese), e i ricorrenti debbono altresì versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4 della nota IV, parte I, lett. a) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
La norma attribuisce la misura fissa di euro 200 per i conferimenti a società con sede legale o amministrativa in altro Stato membro; la Corte ha richiamato però i principi comunitari e ha ritenuto che il beneficio può essere negato se emerge che la sede estera è fittizia e finalizzata ad eludere l'imposizione (applicazione subordinata alla effettività della sede estera).
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
Costituisce presunzione normativa utile al Fisco per dimostrare la residenza fiscale/esterovestizione della società; la Corte ha confermato che tale disposizione consente all'Amministrazione di avvalersi di indici per provare che la sede effettiva è in Italia.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
Richiamata dai ricorrenti per sostenere la prevalenza della qualificazione formale degli atti; la Corte ha però distinto i piani: l'Ufficio ha verificato la sussistenza del requisito normativo per il beneficio (sede effettiva estera) senza procedere a irrilevante riqulificazione contrattuale extratestuale.
art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018
L'interpretazione autentica citata non impedisce la verifica, da parte dell'Amministrazione e del giudice, dell'effettività della sede estera quando l'applicazione del beneficio è subordinata a tale requisito.
art. 2727 e ss. cod. civ. (presunzioni)
La Corte ha confermato l'utilizzabilità di presunzioni e indizi per accertare la fittizietà della sede estera; i giudici di merito possono valutare complessivamente tali indici e spetta al contribuente l'onere di confutare le presunzioni con elementi contrari.
art. 2729 cod. civ. (onere della prova)
La Corte ha chiarito che la norma non sposta indebitamente l'onere della prova: il Fisco può avvalersi di presunzioni previste dalla legge, e il contribuente ha l'onere di superare la presunzione mediante prove contrarie.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
La Corte ha rigettato i motivi che impugnavano valutazioni di fatto dei giudici di merito, richiamando il limite del sindacato di legittimità sulle prove e sulla concreta valutazione degli elementi fattuali.
Massime di principio
- La sola indicazione formale della sede estera non è sufficiente a ottenere benefici fiscali: occorre dimostrare la sede effettiva (direzione e gestione) nel paese estero.
- L'Amministrazione può avvalersi delle presunzioni previste dall'art. 73 co.3 DPR 917/1986 e delle regole sulle presunzioni civili (art. 2727 ss.) per provare l'esterovestizione mediante indici e circostanze concreti.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prove concrete e specifiche per superare la presunzione di esterovestizione (uffici, personale, riunioni, attività economica effettiva all'estero, rapporti bancari, ecc.).
- Il giudice tributario può valutare, anche in via indiziaria, la localizzazione effettiva dell'attività e della direzione aziendale; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti se adeguatamente motivati dai giudici di merito.
- L'applicazione della misura fissa di registrazione (euro 200) è subordinata all'effettività della sede estera; in presenza di elementi che dimostrino la fittizietà, si applicherà la tassazione proporzionale.
- Le impugnazioni cumulative davanti alle commissioni tributarie sono ammesse se vi è identità di parti, identità del rapporto giuridico d'imposta e identità delle questioni di diritto, per ragioni di economicità e coerenza giurisprudenziale.
- Nelle contestazioni sul valore degli immobili, i dati OMI non sono automaticamente vincolanti: il giudice valuta la prova documentale e comparativa complessiva per la determinazione del valore.
- In fase di prevenzione del rischio processuale, è prudente conservare e documentare ogni elemento che dimostri l'operatività reale della società estera (sedi operative, dipendenti, verbali riunioni, contratti operativi, flussi finanziari) per contrastare eventuali accertamenti di esterovestizione.
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