Cassazione Civile, Sentenza n. 4986/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di sanzioni e confisca di un autoveicolo immatricolato extra-UE (targato Libia) introdotto nel territorio doganale UE senza i prescritti requisiti. L'Ufficio contestava il contrabbando (art. 282 e 293 d.P.R. 43/1973) e l'evasione IVA (art. 70 d.P.R. 633/1972), sostenendo che l'esenzione per importazione temporanea non poteva applicarsi perché il veicolo era utilizzato da persona stabilita nell'UE e quindi non ricorrevano i presupposti della Convenzione di Istanbul e della normativa UE per l'ammissione temporanea in esenzione daziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza di merito si fondasse su due distinctae rationes: (i) la valutazione sull'applicabilità dell'ammissione temporanea ordinaria; (ii) l'applicazione di un regime speciale (art. 214 del Reg. UE n. 2446/2015) che ammette l'introduzione per "situazione di emergenza". La Cassazione ha ritenuto corretta e non sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di appello circa l'esistenza della situazione di emergenza (la precarietà politico-sociale della Libia) al momento dell'introduzione del veicolo, sicché l'eccezione di illegittimità della concessione del regime speciale era infondata o inammissibile. Perciò la decisione impugnata è stata confermata e il ricorso dell'Ufficio respinto.
Norme richiamate
Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 (Annesso C, art. 5 lett. b; art. 9, par. 2)
"devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati"; "i mezzi di trasporto possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi"
Regola l'ammissione temporanea ordinaria: per beneficiare dell'esenzione i veicoli devono essere immatricolati fuori dall'area di ammissione e legati a persone stabilite fuori dall'area; il periodo massimo è sei mesi.
Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), art. 250, par. 2
"merci non unionali destinate all'esportazione possono andare esenti totalmente dal regime daziario a condizione che le merci non siano destinate a modifiche, siano identificabili e il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione"
Stabilisce i presupposti generali del regime di ammissione temporanea/ sospensivo in esenzione: titolarità del regime da parte di soggetti stabiliti fuori dall'UE.
Reg. (UE) n. 2446/2015 (regolamento di esecuzione), artt. 212 e 214
"l'esenzione daziaria spetta per i soli mezzi di trasporto ... che siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione ... a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio"; "casi speciali ... utilizzati in una situazione di emergenza"
Conferma il regime ordinario (richiesta di proprietà e utilizzatore stabiliti fuori UE) e introduce regimi speciali (art. 214) che possono consentire l'esenzione anche in presenza di utilizzatori stabiliti nell'UE quando ricorre una situazione di emergenza.
Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC), art. 719, par. 3
"il beneficio dell'ammissione temporanea si applicava ... ai veicoli stradali per uso privato subordinatamente alla condizione che i veicoli fossero a) importati da persone stabilite fuori del territorio doganale ... b) utilizzati per uso privato da dette persone, e c) immatricolati fuori del territorio doganale ... a nome di una persona stabilita fuori"
Disciplina precedente che conferma il requisito, nella prassi, che titolare/ utilizzatore/proprietario siano stabiliti fuori dal territorio doganale per beneficiare dell'ammissione temporanea ordinaria.
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), artt. 282 e 293
Norme nazionali sul contrabbando doganale; gli articoli sono richiamati dall'Ufficio per la contestazione penale/amministrativa dell'introduzione illecita di beni.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70
Norma IVA usata per contestare l'evasione dell'imposta all'importazione.
Massime di principio
- Regime ordinario di ammissione temporanea per veicoli richiede, di norma, che il veicolo sia immatricolato fuori dall'UE e sia intestato e utilizzato da persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione; chi invoca il beneficio deve dimostrarne i presupposti (residenza/stabilimento fuori UE).
- Esiste un regime speciale (art. 214 del Reg. UE n. 2446/2015) che consente l'ammissione temporanea anche per veicoli collegati a persone stabilite nell'UE quando il veicolo è introdotto "in una situazione di emergenza"; tale situazione va valutata in relazione al momento e al luogo di origine dell'introduzione.
- La valutazione della sussistenza della "situazione di emergenza" è accertamento di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto o contraddittorietà manifesta.
- Il valore economico del veicolo non esclude di per sé la configurabilità del contrabbando: il reato/ammissione illecita non dipende dal mero valore del bene.
- In contenziosi simili, l'Amministrazione deve documentare in modo puntuale la residenza/stabilimento del proprietario e dell'utilizzatore e le circostanze dell'ingresso (data, luogo, motivazioni), mentre il contribuente può opporre, a titolo di difesa, situazioni di forza maggiore o condizioni di emergenza del Paese di provenienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4971/2024 del 26/02/2024
- Sentenza civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4975/2024 del 26/02/2024
- Sentenza civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4994/2024 del 26/02/2024
- Sentenza civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5003/2024 del 26/02/2024
- Sentenza civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5011/2024 del 26/02/2024
- Sentenza civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5016/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →