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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni medici, iscritti e frequentanti corsi di specializzazione universitaria tra il 1980 e il 1993, nei confronti dello Stato, assumendo di avere subito un danno per la tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie che prevedevano il riconoscimento di un compenso per l'attività svolta durante la specializzazione. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta perché il diritto risarcitorio è stato ritenuto prescritto, facendo decorrere il termine dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme interne ed eurounitarie e dei principi in tema di risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive, sostenendo che la data di decorrenza della prescrizione fosse stata erroneamente individuata, perché l'effettività del rimedio giurisdizionale sarebbe stata assente fino alla successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale; hanno inoltre chiesto una rimessione della questione alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato. La Corte ha escluso che le questioni prospettate dai ricorrenti sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione, sulla legittimazione passiva o sull'effettività del rimedio giurisdizionale fossero idonee a mettere in discussione tale approdo nomofilattico. Ha inoltre ritenuto non necessario un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato e ha disposto anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per contestare il dies a quo individuato dai giudici di merito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nel quadro delle censure sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo per superare l'orientamento consolidato.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato come disciplina della prescrizione del risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, secondo l'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite nel 2011 e ribadita successivamente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    si dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    considerato come norma che ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni specializzandi, rendendo definitivo l'inadempimento residuo e facendo decorrere la prescrizione.

  • art. 4, comma 43, L. n. 183/2011

    richiamato dalle parti come disciplina della decorrenza della prescrizione, ma non accolto come idoneo a sovvertire la regola consolidata già riferita al 27 ottobre 1999.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti a fondamento delle censure sul tardivo recepimento delle direttive, ma non considerati idonei a incidere sull'esito.

  • art. 10 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali ed eurounitari.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti nell'impostazione della censura eurounitaria.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dai ricorrenti con riferimento al diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo.

  • direttive CEE 75/363, 82/76 e 93/16

    richiamate come fonti dell'obbligo di riconoscere un compenso ai medici specializzandi, la cui tardiva e incompleta attuazione costituirebbe la fonte del danno dedotto.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della prescrizione.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    richiamati per le censure di interpretazione normativa, senza incidenza sull'orientamento consolidato.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    richiamato nel ricorso, nell'ambito della disciplina del compenso agli specializzandi.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie sui medici specializzandi, il diritto si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato.
  • La mera incertezza iniziale sulla qualificazione giuridica dell'azione, sulla giurisdizione o sulla legittimazione passiva non impedisce la decorrenza della prescrizione, poiché il danneggiato può interromperla anche con iniziative stragiudiziali e il possibile errore sul giudice competente è rimediabile con gli strumenti processuali previsti.
  • Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità univoco, chiaro e consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene critiche specifiche e idonee a mettere seriamente in discussione tale orientamento.
  • La scelta normativa che riconosce solo ad alcuni destinatari della disciplina un beneficio economico rende oggettivamente percepibile il permanere dell'inadempimento per gli esclusi, facendo decorrere da quel momento l'onere di reagire e quindi il termine prescrizionale.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessaria quando l'ordinamento interno consente già, dal momento rilevante, di promuovere un'azione risarcitoria effettiva e non sussistono dubbi decisivi sull'individuazione del debitore o del rimedio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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