Cassazione Civile, Ordinanza n. 16107/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
Un professionista conveniva in giudizio i comproprietari di un immobile per ottenere il pagamento di un compenso di euro 60.000, deducendo di avere eseguito un contratto di mandato avente ad oggetto attività dirette alla dismissione dell'immobile, poi effettivamente espropriato dal Comune con accettazione dell'indennità da parte dei convenuti. Dopo il decesso di una delle comproprietarie, il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità; uno di essi eccepiva di avere rinunciato all'eredità. Il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese; la Corte d'appello confermava. In Cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 303 e 91 ss. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente condannato alle spese una chiamata all'eredità, senza che vi fosse stata domanda nei suoi confronti e senza soccombenza; 2) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., assumendo che, qualificato il rapporto come mandato, il suo diritto al compenso derivasse dal titolo contrattuale e che fosse la controparte a dover provare l'eventuale inadempimento, non l'attore l'effettivo svolgimento dell'attività; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per omessa applicazione del principio di non contestazione, poiché l'esecuzione della prestazione non sarebbe stata espressamente contestata; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n.5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato la prova in atti dell'esecuzione della prestazione professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la chiamata all'eredità, evocata con notifica collettiva e impersonale ex art. 303 c.p.c., aveva un concreto interesse a costituirsi per contestare la propria qualità di erede e, quindi, poteva ottenere la rifusione delle spese. Ha rigettato il secondo motivo, chiarendo che nel mandato il diritto al compenso del mandatario non sorge per il solo titolo, ma richiede anche la prova dell'esecuzione del mandato, poiché l'adempimento costituisce parte del fatto costitutivo del credito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, essendo state indicate in modo generico le attività asseritamente svolte. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto in realtà a un riesame del merito e comunque perché l'art. 348-ter c.p.c. restava applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notifica collettiva e impersonale agli eredi/chiamati all'eredità è una facoltà processuale; chi vi ricorre sopporta il rischio di evocare in giudizio soggetti che contestino la qualità di erede e che, se effettivamente interessati a costituirsi, possono ottenere la rifusione delle spese.
La condanna alle spese segue la soccombenza o l'effettivo interesse processuale della parte che si costituisce per difendere la propria posizione.
Nel mandato il creditore del compenso deve provare non solo il titolo, ma anche l'esecuzione dell'incarico, perché tale adempimento è parte del fatto costitutivo del diritto al corrispettivo.
La regola generale sull'onere probatorio dell'inadempimento non esclude che, in strutture contrattuali sinallagmatiche come il mandato, l'adempimento della prestazione del mandatario sia presupposto del diritto al compenso.
Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo generico; occorre indicare con precisione i fatti specifici e le relative contestazioni.
art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
La censura per nullità della sentenza richiede una reale violazione processuale, non una diversa lettura del merito.
art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non una rivisitazione dell'intero compendio probatorio.
L'inapplicabilità dell'istituto non può fondarsi solo sulla diversa qualificazione giuridica data ai fatti dai giudici di merito, se l'oggetto del vaglio fattuale è rimasto il medesimo.
L'obbligo del mandatario di comunicare senza ritardo l'esecuzione del mandato conferma che l'esecuzione stessa è componente essenziale del diritto al compenso.
L'obbligo di rendiconto rafforza la struttura corrispettiva del mandato e la necessità di provare l'avvenuto adempimento per conseguire il compenso.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di mandato, il diritto del mandatario al compenso non deriva dal solo conferimento dell'incarico, ma richiede anche la prova dell'effettiva esecuzione della prestazione affidata; tale esecuzione entra nel fatto costitutivo del credito.
- La disciplina generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. non impedisce di individuare, per singole figure contrattuali, regole speciali coerenti con la struttura del rapporto; nel mandato la corrispettività impone al mandatario di provare il proprio adempimento prima di pretendere il compenso.
- La notifica collettiva e impersonale agli eredi o chiamati all'eredità ex art. 303 c.p.c. può esporre il notificante al rischio di costituire in giudizio soggetti che contestino la loro qualità di eredi; se costoro hanno un concreto interesse processuale a difendersi, possono essere ritenuti vittoriosi quanto alle spese se la loro attività difensiva è giustificata.
- Il principio di non contestazione è utilmente spendibile solo a fronte di fatti storici specifici, allegati in modo puntuale; non può supplire alla mancata indicazione analitica delle attività dedotte come eseguite.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n.5 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, essendo necessario individuare un fatto storico decisivo e non una semplice insufficiente valutazione dell'apparato probatorio.
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