Cassazione Penale, Ordinanza n. 28795/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena da anni quattro e mesi otto ad anni quattro di reclusione per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: ha sostenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della riduzione di pena e che tale carenza si riflettesse in modo contraddittorio sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua incensuratezza, la rudimentalità della struttura organizzativa e la modesta entità delle cessioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non contraddittoria, perché la Corte territoriale aveva valorizzato un elemento decisivo, ossia la gravità del fatto desunta dai quantitativi di sostanza movimentata, con sequestri anche di cento grammi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre al rimborso forfettario.
Norme richiamate
artt. 110, 81 cpv., 73, 74 comma 6 e 80 lett. a) D.P.R. n. 309/1990
Indicano il titolo di reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata, in concorso e in continuazione, con aggravante relativa alla tipologia/quantità di sostanza.
È richiamato come parametro valutativo per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
È la base per la condanna del ricorrente, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti decisivi.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confrontarsi analiticamente con tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli reputati prevalenti o decisivi.
- La valutazione sulle attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., quando esso sia ritenuto idoneo a prevalere sugli altri dati di segno opposto.
- La censura di vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia espresso una motivazione coerente e logicamente sufficiente sulla gravità del fatto e sul diniego delle attenuanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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