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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00553/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un impianto per nidi automatici destinato alla raccolta meccanizzata delle uova in un allevamento avicolo. La società acquirente, destinataria di un decreto ingiuntivo per il corrispettivo residuo, propose opposizione deducendo vizi e difetti dell'impianto: ritardo nella fornitura, inidoneità dei nidi a consentire la deposizione automatica delle uova, deposizione frequente delle galline fuori dai nidi e mancato sollevamento meccanico della catena di alimentazione. Chiese quindi la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse in parte la domanda, revocando il decreto e rideterminando il prezzo; la Corte d'appello confermò. In Cassazione la società venditrice dedusse quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per asserita violazione del modello ex art. 281-sexies c.p.c. e motivazione apparente/contraddittoria della Corte d'appello sul punto; 2) violazione dell'art. 1490 c.c., sostenendo che i difetti dipendevano dal comportamento estrinseco delle galline e non da un vizio intrinseco del bene venduto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la venditrice avesse anche montato l'impianto; 4) violazione dell'art. 1495 c.c., contestando che la decadenza dalla garanzia decorresse dalla piena scoperta del vizio e non dalla mera sua manifestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la decisione di primo grado non era stata realmente pronunciata con lettura contestuale in udienza ex art. 281-sexies c.p.c., ma era stata depositata successivamente come sentenza ordinaria; pertanto non vi era nullità e il termine per impugnare decorreva dal deposito. Ha respinto il secondo motivo osservando che il vizio accertato era intrinseco all'impianto, poiché la sua struttura non prevedeva dispositivi idonei a indurre le galline a entrare nei nidi, con conseguente inidoneità al fine contrattuale della raccolta automatica delle uova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di una doppia conforme e per la mancata specificazione delle divergenze tra primo e secondo grado; comunque il riferimento al montaggio non era decisivo. Ha rigettato il quarto motivo affermando che la decadenza dalla garanzia per vizi decorre dalla effettiva scoperta del vizio, cioè dal momento in cui l'acquirente ne acquisisce certezza obiettiva e completa, anche tramite perizia tecnica. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La sentenza pronunciata con questo modello è valida solo se integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice; se invece non vi è stata lettura contestuale, la decisione resta una sentenza ordinaria depositata in cancelleria, senza nullità derivante da commistione di modelli decisori.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente/contraddittoria è stata esclusa perché la motivazione della Corte d'appello era comunque intellegibile e coerente nel distinguere tra decisione resa in udienza e decisione depositata successivamente.

  • art. 1490 c.c.

    Il vizio della cosa venduta sussiste anche quando il bene è strutturalmente inidoneo all'uso pattuito; non è necessario che il difetto consista in una mera alterazione materiale, essendo sufficiente che la cosa non presenti le qualità funzionali essenziali promesse o necessarie allo scopo contrattuale.

  • art. 1495 c.c.

    Il termine per la denuncia dei vizi decorre dalla scoperta effettiva del vizio, intesa come acquisizione di certezza obiettiva e completa, non dalla sola possibilità astratta di percepirlo; se la conoscenza piena deriva da una perizia, il termine decorre da tale acquisizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale del primo motivo, ma la Corte ha escluso la nullità denunciata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per i motivi di violazione di legge concernenti gli artt. 1490 e 1495 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La sentenza resa all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. è tale solo se vi è lettura contestuale in udienza; in difetto, la decisione segue il regime della sentenza ordinaria depositata in cancelleria, con decorrenza dei termini di impugnazione dal deposito.
  • In materia di garanzia per vizi della vendita, il vizio può consistere anche nell'inidoneità funzionale del bene allo scopo contrattualmente perseguito, quando la mancanza di un requisito tecnico o strutturale impedisca il raggiungimento della funzione pattuita.
  • La nozione di 'scoperta del vizio' ai fini dell'art. 1495 c.c. richiede una conoscenza certa e completa del difetto, non la sola sua percepibilità astratta o una mera anomalia visibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate le divergenze tra le due decisioni di merito.
  • Quando il bene venduto è fornito con componenti o caratteristiche tecniche che avrebbero dovuto indurre o prevenire il difetto di funzionamento, la responsabilità del venditore resta ancorata a un vizio intrinseco del bene e non a fattori estrinseci imputabili all'uso del compratore.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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