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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22662/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che ha disposto gli arresti domiciliari per il reato di concorso in rapina aggravata (commessa il 18.12.2023). Il ricorrente denunciava: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), mancata valutazione delle contraddizioni tra la persona offesa e la teste Angelini circa la sottrazione del giubbotto; errata valutazione del pericolo di reiterazione della condotta (art. 274 c.p.p.), considerando l'episodio occasionale, la inesistenza di precedenti a carico dell'indagato e la personalità della persona offesa; violazione dei principi di idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) poiché sarebbe stata sufficiente una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione); omissioni procedurali e difetto di autonoma valutazione da parte del giudice del riesame (riferimenti a art. 309, comma 9; art. 292 e art. 125 c.p.p.). Sono stati inoltre depositati motivi aggiunti reiteranti le stesse censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione, analizzando le incongruenze dell'ordinanza del G.I.P. e valutando positivamente l'attendibilità della persona offesa, correlando le dichiarazioni testimoniali con elementi oggettivi (tabulati telefonici, riprese filmate, contatti telefonici pregressi, presenza di un terzo uomo, esame delle testimonianze). La Corte ha confermato che detta motivazione è congrua rispetto ai canoni logici e giuridici e che il pericolo di reiterazione e la caratura criminale degli indagati giustificavano la misura degli arresti domiciliari. Ha inoltre ritenuto generica e inammissibile la censura relativa alla mancata autonoma valutazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di somma equa alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma relativa al concorso di persone nel reato: utilizzata per qualificare la partecipazione del ricorrente ai fatti congiuntamente ad altri soggetti

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    Rapina aggravata: norma che inquadra la tipologia di reato per la quale è stata disposta la misura cautelare

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Norme sulle lesioni personali (richiamate in relazione a capi di imputazione cui l'indagato è collegato), menzionate per inquadrare altre contestazioni penali a carico dell'indagato

  • art. 4, comma 2, L. 110/1975

    Norma richiamata in relazione a fatti connessi all'uso/possesso di armi; citata quale ulteriore capo d'imputazione (pur non oggetto di misura cautelare)

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8 d.l. 28.10.2020, n.137 (conv. L. 18.12.2020, n.176) e successive proroghe

    Norme procedurali che disciplinano la richiesta di trattazione orale: qui richiamate per motivare il procedimento trattato in contraddittorio scritto

  • art. 273 c.p.p.

    Definizione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha verificato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Presupposto cautelare del pericolo di reiterazione della condotta: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la attualità di tale pericolo alla luce della 'caratura criminale' e delle modalità della rapina

  • art. 275, commi 2 e 2-bis c.p.p.

    Principi di idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia motivato perché misure meno afflittive non sarebbero state adeguate

  • art. 292 c.p.p.; art. 546 c.p.p.

    Schema e requisiti della motivazione dei provvedimenti cautelari e modello strutturale a cui il giudice del riesame deve conformarsi: la Corte ha valutato la motivazione del tribunale alla luce di tali parametri

  • art. 309, comma 9 c.p.p.; art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamate dalle censure difensive circa nullità o vizio procedurale: la Corte ha ritenuto la relativa doglianza generica e inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente: applicata per disporre il versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Il sindacato in Cassazione sulla motivazione relativa a misure cautelari è limitato: occorre dimostrare mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme di legge, non una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
  • Per sostenere l'insussistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) o delle esigenze cautelari è necessario indicare punti specifici della motivazione omessi o illogici; censure generiche sono generalmente inammissibili
  • Elementi indiziari anche di natura tecnica o documentale (tabulati telefonici, riprese video, correlazione temporale dei contatti) se connessi coerentemente possono sorreggere la valutazione di gravità indiziaria e giustificare misure cautelari
  • Sull'idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) il giudice deve motivare perché misure meno afflittive non sarebbero sufficienti; il ricorrente deve proporre alternative concrete e spiegare perché sarebbero adeguate
  • La qualificazione della personalità della persona offesa o sue incongruenze non sono automaticamente decisive: la valutazione dell'attendibilità è rimessa al giudice di merito purché motivata logicamente
  • Le doglianze procedurali relative alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata richiedono l'indicazione puntuale degli aspetti che, se valutati diversamente, avrebbero potuto condurre a un esito opposto

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