Sentenza del 08/02/2023 n. 203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'intimazione di pagamento n. 093 2018 90022XXX 20 000 per € 44.326,30 contestando la mancata ricezione delle cartelle di pagamento e denunciando la presunta falsità delle sottoscrizioni alle istanze di rateizzazione e di adesione alle definizioni agevolate (sostanzialmente disconoscimento della documentazione prodotta dall'Agenzia). Inoltre deduceva incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Emilia Romagna, sez. X) ha dichiarato inammissibile l'appello e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali (€ 3.000,00 oltre accessori). Il Collegio ha ritenuto che: (1) l'intimazione di pagamento è un atto consequenziale e sollecitatorio, le censure relative alle cartelle dovessero essere proposte tempestivamente contro le cartelle stesse e non contro l'intimazione; (2) dalle produzioni risulta la notifica via PEC delle cartelle, quindi non sussiste la mancata notifica; (3) la querela di falso proposta dalla socità è stata già respinta dal Tribunale di Bologna e, comunque, la pendenza di altra controversia non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992; (4) non sussiste incompetenza territoriale: le iscrizioni a ruolo e notifiche del 2013 sono riferite a crediti sorti a Ravenna e la consegna del ruolo all'agente della riscossione per la provincia di Ravenna era legittima ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 602/1973.
Norme richiamate
Richiamato dal giudice di primo grado in relazione al disconoscimento di atti/documenti: il semplice disconoscimento in sede civile non è sufficiente a provare un 'falso in atto pubblico'; per dedurre la falsità occorre promuovere la querela di falso in sede penale/straordinaria.
Stabilisce i casi di sospensione del processo tributario in presenza di querela di falso o di questioni di stato o capacità delle persone (diverse dalla capacità di stare in giudizio). Il Collegio ha interpretato che la mera pendenza di una querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario quando il giudice tributario possa decidere la controversia incidenter tantum o quando la questione sia connessa ma non di per sé idonea a sospendere il processo.
Usato per confermare la legittimità della consegna del ruolo all'agente della riscossione competente per la provincia di Ravenna: la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui il credito è sorto e dalla situazione di sede/domicilio fiscale dell'obbligato al momento della consegna del ruolo.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento di carattere sollecitatorio è un atto consequenziale: le doglianze relative alla validità o alla notifica delle cartelle presidiali devono essere sollevate tempestivamente contro le cartelle stesse e non possono essere riproposte ex novo con efficacia impeditiva contro la sola intimazione.
- La pendenza di una querela di falso non sospende automaticamente il giudizio tributario: il processo tributario resta decidibile se la questione non rientra nelle ipotesi tassative di sospensione previste dall'art. 39 d.lgs. 546/1992 o quando il giudice può decidere incidenter tantum.
- La prova della notifica tramite PEC costituisce elemento probatorio rilevante e può rendere infondate le doglianze sulla mancata ricezione delle cartelle, salvo prova contraria rigorosa.
- Se si contesta la genuinità di una sottoscrizione su atti amministrativi (presunta falsità), la via corretta è l'azione penale/querela di falso; il mero disconoscimento in sede tributaria non basta a far decadere gli effetti dell'atto opponente.
- La competenza territoriale dell'agente della riscossione si valuta alla luce della normativa sulle iscrizioni a ruolo (es. art. 12 d.p.r. 602/1973): se il credito è sorto in una determinata provincia e la consegna del ruolo è avvenuta prima di variazioni rilevanti di sede/domicilio, la consegna all'agente locale è legittima.
- In casi analoghi, è utile produrre tempestivamente prove di non ricezione (es. dichiarazioni di irreperibilità rateali, comunicazioni pec respinte) e, se si sospetta falsificazione, promuovere contestualmente la querela di falso per non vanificare la propria difesa nel giudizio tributario.
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