Sentenza del 08/02/2023 n. 107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il procedimento trae origine dall'impugnazione della cartella di pagamento n. 22201700XX relativa all'anno 2007 per importo complessivo di euro 395.194,84, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo conseguente all'avviso di accertamento ritenuto legittimo dalla CTR di Firenze. In primo grado la CTP di Pisa aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente annullando le righe 2, 5 e 7 della cartella perché non riportavano il dettaglio sul calcolo degli interessi, aveva rideterminato le sanzioni a seguito di provvedimento di sgravio parziale e aveva dichiarato cessata la materia del contendere su alcune voci. La contribuente aveva dedotto, tra l'altro, nullità della notifica per allegato PEC privo di firma digitale (file ".pdf" e non ".p7m"), omessa indicazione delle modalità di liquidazione, non debenza o errata determinazione degli interessi (violazione dell'art. 47 D.lgs. 546/1992) e illegittima determinazione delle sanzioni. L'Agenzia ha proposto appello chiedendo la riforma della pronuncia nella parte in cui sono stati annullati gli interessi per mancanza del dettaglio di calcolo, sostenendo che la cartella può legittimamente richiamare l'atto impositivo precedente per quantificare gli accessori e che non era necessario dettagliare ulteriormente i calcoli.
La decisione
Il giudice di appello ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale della contribuente: la cartella di pagamento è stata dichiarata legittima. La Corte ha ritenuto che, quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il "quantum" del debito e degli interessi, è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la quantificazione complessiva degli accessori per adempiere all'obbligo di motivazione (richiamo a art. 7 L. n. 212/2000 e art. 3 L. n. 241/1990, con richiamo giurisprudenziale della Cassazione). Quanto alla sospensione degli interessi durante il periodo di sospensione giudiziale, la Corte ha confermato che non sussiste obbligo di nuova iscrizione a ruolo per gli interessi maturati e che l'art. 47 D.lgs. 546/1992, anche nella formulazione con il comma 8-bis, non modifica il principio per cui i crediti liquidi producono interessi di diritto (art. 1282 c.c.). Sulle spese processuali il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi, ritenendo la controversia di particolare difficoltà e non seriale ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 546/1992 (come modificato).
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
La motivazione della cartella è soddisfatta dal richiamo all'atto impositivo precedente quando questo ha già determinato il debito e gli interessi; non è necessario riprodurre dettagliatamente il calcolo degli interessi nella cartella stessa.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato insieme all'art. 7 L. 212/2000 per affermare che l'indicazione nella cartella del richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori costituiscono motivazione sufficiente.
art. 47 D.lgs. n. 546/1992 (comma 8-bis introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r, n.4 del D.lgs. n.156/2015)
La disciplina non impone che, a seguito di sospensione giudiziale, sia necessaria una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi maturati; il comma 8-bis ha parificato il tasso applicabile in caso di sospensione giudiziale a quello dell'ipotesi di sospensione amministrativa, senza introdurre un diverso principio sull'accrendimento degli interessi.
art. 1282 c.c.
Principio generale richiamato: i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di diritto al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge o del titolo; ciò conferma l'operatività dell'interesse anche durante i periodi non coperti da specifiche misure contrarie.
art. 39 D.P.R. n. 602/1973
Riferimento per la sospensione amministrativa: la giurisprudenza ha parificato, ai fini del tasso, la sospensione giudiziale alla sospensione amministrativa prevista da questo articolo.
art. 15 D.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal D.lgs. n. 156/2015)
Le spese di giudizio possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; il Collegio ha ritenuto la controversia di particolare difficoltà e ha disposto la compensazione integrale delle spese per entrambe le parti.
art. 20 D.P.R. n. 602/1973
Richiamato dall'appellata nelle difese; la decisione di merito non ha ritenuto fondata la censura relativa ad una diversa interpretazione applicativa dell'art. 20 rispetto al richiamo dell'atto impositivo nella cartella.
art. 29, comma 1, lett. a) D.L. 78/2010 (conv. Legge 122/2010)
Citato dall'appellata nella difesa; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comportasse l'illegittimità della cartella nel senso invocato dalla contribuente.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento deriva da un atto impositivo che ha già determinato debito e interessi, è normalmente sufficiente che la cartella richiami quell'atto e quantifichi gli accessori; non è sempre necessaria la riproduzione dettagliata del calcolo degli interessi nella cartella stessa.
- La sospensione giudiziale della riscossione non implica automaticamente l'assenza di maturazione degli interessi: i crediti liquidi producono interessi per effetto dell'art. 1282 c.c., salvo diversa disposizione; l'art. 47 D.lgs. 546/1992 (anche con il comma 8-bis) non richiede una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi maturati nel periodo di sospensione.
- Per contestare l'ammissibilità della notifica via PEC basandosi sull'estensione del file (es. ".pdf" vs ".p7m"), è necessario provare che l'allegato non garantiva i requisiti di univocità e immodificabilità; l'assenza della .p7m non determina automaticamente la nullità senza una prova del difetto di immissione del requisito.
- Se si contesta la determinazione delle sanzioni o si ottiene uno sgravio parziale dall'Ufficio, è utile che la contribuente produca e faccia valere il provvedimento di sgravio in giudizio; la mancata contestazione puntuale delle deduzioni dell'Ufficio può indebolire le censure difensive.
- Nelle controversie di particolare difficoltà e non seriali, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali anche se c'è soccombenza parziale di entrambe le parti; pertanto le previsioni sulle spese vanno considerate nel valutare il ricorso.
- Quando si ritiene che la cartella non indichi il criterio di liquidazione degli interessi, conviene chiedere l'estratto del ruolo e il dettaglio dei calcoli alla riscossione prima dell'azione giudiziaria, per poter dimostrare l'eventuale impossibilità di ricostruire il calcolo sulla base dell'atto precedente.
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