Sentenza del 08/02/2023 n. 29 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Elementi di fatto della cartella di pagamento - Giurisdizione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 0922019 per il recupero di somme relative a TARES anno 2013, per un importo di € 24.141,87. Il ricorrente deduceva: 1) nullità della cartella e del Regolamento Comunale per difetto di chiarezza e carenza di motivazione; 2) illegittimità delle tariffe applicate in base al Regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (TARES).
La decisione
La CTR ha dichiarato l'estromissione dell'AdE - Riscossione dal giudizio e ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che la legittimazione passiva per vizio di motivazione sia dell'ente impositore (Comune) e non del concessionario, e che dalla visione della cartella depositata in atti risultino compiutamente descritte le motivazioni e i calcoli, anche temporali, relativi al mancato versamento. Ha inoltre precisato che l'eventuale illegittimità del Regolamento Comunale deve essere dedotta con i mezzi del processo amministrativo e non nel processo tributario. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00.
Norme richiamate
Sentenza Cass. Sez. V n. 8329 del 29.4.2020
Principio secondo cui, in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, il legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, essendo la cartella riproduttiva del ruolo e il vizio imputabile all'amministrazione
Sentenza Cass. n. 11164 del 2004
Conferma che il processo tributario può essere promosso contro il concessionario della riscossione soltanto quando si impugnino atti di riscossione recanti vizi propri del concessionario
Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES)
Il relativo giudizio di legittimità non è deciso nel processo tributario ordinario ma con gli strumenti del processo amministrativo; eventuali censure sul regolamento esulano dalla giurisdizione tributaria
Massime di principio
- Se si impugna una cartella di pagamento per carenza di motivazione, l'azione va diretta contro l'ente impositore (Comune) e non automaticamente contro il concessionario della riscossione, salvo che il vizio riguardi atti o comportamenti propri del concessionario.
- Il giudice tributario verifica la documentazione contenuta nella cartella: se dalla cartella stessa risultano chiaramente indicate le motivazioni e i calcoli (anche temporali) alla base dell'accertamento, l'eccezione di impossibilità di determinare i criteri di calcolo è destituita di fondamento.
- Le censure sulla legittimità di atti regolamentari comunali (es. tariffe o Regolamento TARES) devono essere proposte davanti al giudice amministrativo, non nel processo tributario ordinario.
- In contenziosi di riscossione, acquisire e depositare la cartella e la documentazione di ruolo è essenziale: la visione diretta degli atti può neutralizzare eccezioni formali del contribuente relative alla motivazione.
- Il concessionario della riscossione è parte legittimata solo per contestazioni relative a suoi atti o vizi propri; per vizi inerenti la pretesa tributaria sostanziale, la responsabilità e la difesa spettano all'ente impositore.
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