Sentenza del 08/02/2023 n. 204 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica documentale parziale effettuata dalla SIAE il 21.10.2013 nei locali della società ha portato a un verbale (n. 03201303XXX) dal quale la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha accertato il mancato pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti (I.S.I.) e ha irrogato sanzioni, ritenendo che la musica dal vivo fosse inferiore al 50% dell'orario di apertura. La società ha prodotto altri verbali SIAE (8 marzo e 21 dicembre 2013) e le distinte dei gruppi che, a suo dire, dimostravano che la musica dal vivo iniziava alle 21:30 e proseguiva fino alle 00:30/01:00, superando il 50% e dunque escludendo l'ISI. Dopo il rigetto in primo grado la società ha impugnato in appello deducendo: nullità per omessa valutazione dei mezzi di prova, illegittimità della verifica presuntiva e violazione della direttiva CEE 112/2006. L'Agenzia si è opposta chiedendo la reiezione dell'appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'operato dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto che il verbale redatto dalla SIAE e controfirmato dal legale rappresentante, unitamente alla documentazione esibita durante il controllo, costituisse prova sufficiente (anche come prova presuntiva purché supportata da elementi gravi, precisi e concordanti). Ha inoltre escluso l'applicabilità della Direttiva CEE 112/2006 per la doglianza sollevata, precisando che l'ISI non è un'imposta sul volume d'affari e che la direttiva riguarda gli scambi intracomunitari. Per tali ragioni l'appello è stato respinto; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
DPR n. 640/1972 - tariffa allegata, art. 1
esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio
La Corte ha applicato questa disposizione per distinguere le attività soggette ad ISI (intrattenimento/ballo con musica meccanica quando la musica dal vivo è <50% dell'orario) dalle attività culturali/esenti dall'ISI (concerti con musica dal vivo prevalente). Il criterio del 50% è quello decisivo per la qualificazione.
d.lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 2
accertamento con adesione (riferimento procedurale)
La procedura di accertamento con adesione è il contesto processuale in cui sono stati prodotti i verbali SIAE e la documentazione; i documenti prodotti nel procedimento sono stati ritenuti idonei come elementi di prova.
Direttiva CEE 112/2006 (richiamata nel testo)
art. 401 (richiamato dalla ricorrente) - divieto di prevedere due imposte che incidono entrambe sul volume d'affari (sintesi della doglianza)
La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile: la direttiva riguarda le imposte sul volume d'affari e gli scambi intracomunitari; l'ISI non è un'imposta sul volume d'affari ma colpisce la società che svolge l'attività, ed è calcolata sugli incassi al netto dell'IVA, perciò non sussiste il conflitto invocato.
Massime di principio
- La procura/Amministrazione ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'accertamento tributario, ma un verbale di verifica redatto da organi autorizzati e controfirmato dal legale rappresentante, corredato da documentazione esibita, può costituire prova sufficiente (anche come prova presuntiva) se è sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Nel settore degli intrattenimenti il criterio pratico per l'applicazione dell'ISI è la durata della musica dal vivo rispetto all'orario complessivo di apertura: se la musica dal vivo è pari o superiore al 50% si tratta di attività assimilabile a concerto (connotazione culturale) e non è dovuta l'ISI; se è inferiore al 50% prevale la qualificazione come intrattenimento soggetto a ISI.
- Non è necessario che gli organi di controllo (es. SIAE) siano presenti in modo continuativo per tutti gli eventi: controlli documentali e verifiche campionarie, se ben documentati, possono essere idonei a fondare l'accertamento.
- La possibilità di utilizzare prova presuntiva è riconosciuta nel diritto tributario, purché le presunzioni siano fondate su elementi concreti e il contribuente abbia la possibilità di fornire prova contraria; la mera produzione successiva di verbali o documentazione non garantisce automaticamente l'accoglimento dell'eccezione se il verbale originario è stato controfirmato senza osservazioni.
- La Direttiva CEE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto non impedisce l'esistenza di imposte nazionali diverse dall'IVA purché non costituiscano imposte sul volume d'affari negli scambi intracomunitari; doglianze basate su tale direttiva devono dimostrare la rilevanza dei presupposti comunitari.
- Prassi consigliata per il contribuente in contenziosi simili: conservare e produrre documentazione oraria dettagliata (orari di apertura, contratti e ingaggi dei gruppi, ricevute/pagamenti ai gruppi, registri di serata, biglietteria, registrazioni video o CCTV se disponibili), non sottoscrivere verbali senza osservazioni o aggiungere riserva esplicita, chiedere immediatamente copia del verbale e contestarne tempestivamente i contenuti, e valutare la produzione di dichiarazioni di terzi o degli artisti per provare la durata effettiva delle esecuzioni dal vivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 feb 2023Sentenza del 08/02/2023 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 8 feb 2023Sentenza del 08/02/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 8 feb 2023Sentenza del 08/02/2023 n. 29 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 8 feb 2023Sentenza del 08/02/2023 n. 107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 8 feb 2023Sentenza del 08/02/2023 n. 203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 8 feb 2023Sentenza del 08/02/2023 n. 337 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →