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Sentenza

Sentenza del 08/02/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Motivazione dell'atto - Tributi locali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento TARI per mancata denuncia/pagamento relativo al 2014. La contribuente ha impugnato l'atto davanti alla CTP di Potenza lamentando carenza di motivazione (mancata indicazione degli elementi di fatto dell'imposta), inefficacia temporale del presupposto impositivo per i periodi successivi al 2013 e violazione del riparto dell'onere della prova. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione (mancata indicazione dell'immobile). Il Comune ha quindi proposto appello sostenendo che l'avviso era correttamente motivato e chiedendo la conferma dell'atto.

La decisione

La Corte d'appello ha ritenuto fondato l'appello del Comune e ha accolto l'impugnazione, cassando la decisione favorevole alla contribuente. Il giudice d'appello ha verificato che l'avviso di accertamento contenesse gli elementi minimi richiesti dalla normativa (individuazione dell'unità immobiliare soggetta a tassa, descrizione della destinazione d'uso, indicazione della superficie imponibile, ufficio e responsabile per informazioni, modalità e termini per il ricorso, organo giurisdizionale competente, termine per il pagamento, sottoscrizione del funzionario) e quindi ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato. Inoltre è stato osservato che la contribuente non aveva contestato la propria residenza risultante dal certificato storico, mentre aveva solo contestato la proprietà, senza considerare che la TARI grava sul possesso. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 161-169)

    commi 161-169; in particolare comma 162

    Il comma 162 stabilisce il contenuto minimo dell'atto di accertamento per tributi locali: elementi di sostanza (unità immobiliare, titolo di possesso, destinazione d'uso, superficie per la TARI) e elementi procedurali (ufficio per informazioni, responsabile del procedimento, organo per riesame, modalità e termine per il ricorso, organo giurisdizionale, termine di pagamento, sottoscrizione). Per la TARI non sono richiesti i dati catastali, poiché il calcolo si basa sulla superficie.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7

    Richiama il principio di motivazione e chiarezza degli atti amministrativi tributari: l'avviso deve permettere al contribuente di conoscere l'iter logico seguito dall'amministrazione e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.

  • Cassazione civile, sent. n. 1209/2000

    Conferma che l'avviso di accertamento è una 'provocatio ad opponendum' e che la motivazione è adeguata quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa per contestare 'an' e 'quantum'.

  • Cassazione civile, sent. n. 4639/2020

    Richiama la distinzione tra validità formale della motivazione dell'atto impositivo e onere probatorio relativo alla sussistenza fattuale della pretesa; l'indicazione degli elementi probatori è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria.

  • Codice civile - art. 2697

    Norma sul riparto dell'onere della prova: nel caso in esame il giudice ha rilevato che l'imposta grava sul possesso e che la contribuente non ha fornito prova contraria circa il possesso/residenza contestata dall'ente.

  • Codice di procedura civile - art. 112

    Riferimento effettuato dall'amministrazione in sede di appello circa il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, contestando la nullità invocata dalla resistente.

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 / Legge 11 dicembre 2013, n. 147 (richiami nel ricorso)

    art. 1, co. 634-641 L. 147/2013 (citato dalla contribuente)

    La contribuente aveva richiamato disposizioni successive relative alla disciplina tributaria locale per sostenere inefficacia temporale del presupposto impositivo; il giudice d'appello però si è concentrato sul rispetto dei requisiti minimi di motivazione previsti dal comma 162 della L. 296/2006 e non ha ritenuto fondata l'eccezione di inefficacia.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e di difendersi; non è richiesta la riproduzione integrale delle prove nell'atto.
  • Per la TARI l'atto deve indicare almeno: l'unità immobiliare soggetta a tassa, la destinazione d'uso, la superficie imponibile e il titolo di possesso; non sono necessari i dati catastali.
  • La motivazione formale dell'atto è distinta dall'onere probatorio sulla sussistenza fattuale dell'imposta: carenza di motivazione si verifica solo se mancano gli elementi minimi che impediscono la conoscenza della pretesa.
  • La TARI grava sul possesso dell'immobile a prescindere dalla proprietà; contestare la proprietà non equivale automaticamente a dimostrare l'assenza del possesso.
  • Se l'avviso riporta gli elementi procedurali richiesti (ufficio, responsabile, termini e modalità per ricorso, termine di pagamento, sottoscrizione) difficilmente potrà essere annullato per vizio di motivazione.
  • In presenza di decisioni contrapposte su legittimità e merito, il giudice può compensare le spese tra le parti.

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