Sentenza del 08/02/2023 n. 337 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Produzione di nuovi documenti nel processo di appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di appello nel processo tributario. In base all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 le parti possono produrre documenti anche in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado; perciò non si applica la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c. L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 sancisce la prevalenza della norma processuale tributaria sulla normativa processuale civile ordinaria. L'unica condizione è il rispetto del termine previsto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (deposito entro venti giorni liberi prima dell'udienza). Tuttavia, l'inosservanza di tale termine è sanata se il documento era già stato depositato, anche se in modo irrituale, nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il principio affermato è l'ammissibilità della produzione documentale in appello per provare, tra l'altro, la notificazione degli atti presupposti degli atti di riscossione. Il giudice ammette i documenti prodotti in appello purché depositati entro il termine dei venti giorni liberi antecedenti l'udienza; se il documento era già stato depositato nel primo grado, anche irritualmente, il mancato rispetto del termine per l'appello si considera invece sanato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
previene la libera produzione documentale in appello nel processo tributario
La norma consente alle parti di produrre documenti in sede di gravame anche se preesistenti al giudizio di primo grado, derogando alla regola civile sulla non ammissione di nuovi documenti
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 1
termine per il deposito: venti giorni liberi prima dell'udienza
Fissa il termine ultimo per il deposito documentale in appello; il mancato rispetto è sanabile solo se il documento era già stato depositato nel primo grado
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
prevalenza della norma processuale tributaria sulla norma processuale civile
Stabilisce il principio di lex specialis: le disposizioni del processo tributario prevalgono sulle regole del codice di procedura civile quando disciplinano la stessa materia
Codice di procedura civile, art. 345, comma 3
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
Non trova applicazione nel processo tributario quando interviene la deroga prevista dal D.Lgs. 546/1992; quindi la preclusione civile non impedisce la produzione in appello nel rito tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario le parti possono produrre documenti in appello anche se gli stessi esistevano già al momento del primo grado: la regola civile di preclusione non opera per effetto della norma speciale (D.Lgs. 546/1992).
- Il deposito documentale in appello deve avvenire entro 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 32, comma 1 D.Lgs. 546/1992); il rispetto di questo termine è la condizione ordinaria di ammissibilità.
- Se il documento è stato comunque depositato nel giudizio di primo grado, anche in modo irrituale, l'eventuale inosservanza del termine per l'appello si considera sanata.
- La deroga alla disciplina civile (art. 345 c.p.c.) deriva dal principio di prevalenza della normativa processuale tributaria (art. 1, comma 2 D.Lgs. 546/1992): pertanto, in conflitto, prevale la disciplina speciale tributaria.
- Pratica consigliata: chi intende utilizzare documenti in appello dovrebbe depositarli nei termini dei 20 giorni o, comunque, almeno cercare di depositarli già in primo grado per tutelarsi da contestazioni procedurali.
- Nel caso di produzione di documenti da parte dell'agente della riscossione per provare notificazioni degli atti presupposti, il giudice deve ammettere tali prove se rispettano i termini o risultano depositate anteriormente, valutandone la rilevanza e autenticità secondo le comuni regole probatorie.
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