Cassazione Civile, Ordinanza n. 19051/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto in giudizio domanda di condanna della ex datrice di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto asseritamente maturato nel corso del rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato la domanda improponibile, ritenendo che tra le parti fosse intervenuta una conciliazione giudiziale valida e omnicomprensiva, idonea a comprendere anche il TFR e a precludere ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto di lavoro cessato. In cassazione il ricorrente ha articolato dodici motivi: i primi tre gruppi contestavano, sotto più profili, l'interpretazione dell'accordo conciliativo, sostenendo che il TFR non fosse rinunciabile, che non fosse compreso nell'oggetto della transazione e che l'atto fosse stato interpretato in modo errato; l'ultimo motivo denunciava nullità della sentenza d'appello per asserito contrasto tra dispositivo e motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo con cui si denunciava la nullità della sentenza d'appello, osservando che il dispositivo di improponibilità era coerente con la motivazione fondata sull'accertamento di un valido accordo transattivo che includeva anche il TFR e che, quindi, precludeva l'azione giudiziale sul medesimo credito. Ha inoltre dichiarato inammissibili o comunque non conformi ai requisiti di specificità i restanti motivi, poiché formulati in modo promiscuo, con sovrapposizione di violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, e perché sostanzialmente diretti a contrapporre una lettura alternativa dell'accordo transattivo a quella, congrua, adottata dai giudici di merito. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla transazione e alla sua interpretazione complessiva come accordo idoneo a definire anche il credito da TFR
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 c.c.
i canoni ermeneutici possono essere censurati in cassazione solo indicando specificamente quale regola sia stata violata e in che modo; non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo negoziale
invocato dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché non correttamente veicolate
la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo coerente il dispositivo con la motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici, tassativi e coerenti con il vizio denunciato; è inammissibile la mescolanza di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel contesto dell'impugnazione dell'accordo conciliativo e della sua efficacia preclusiva
richiamato nel contesto della conciliazione giudiziale e della sua efficacia definitoria
richiamato dal ricorrente in tema di rinunce e transazioni in materia di lavoro, ma le doglianze sono state respinte
menzionato nei motivi senza incidenza decisiva sull'esito
citato nei motivi del ricorrente in relazione a invalidità/impugnazioni del negozio, senza accoglimento
citato nei motivi del ricorrente in relazione a eventuale coartazione o violenza, senza rilievo decisivo
citato nei motivi del ricorrente in relazione ai vizi del consenso, senza accoglimento
citato nei motivi del ricorrente in relazione ai vizi del consenso, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In presenza di una conciliazione giudiziale valida e complessiva, il giudice di merito può accertare che l'accordo abbia definito anche crediti non espressamente nominati, purché dalla lettura sistematica delle clausole emerga la chiara volontà delle parti di chiudere ogni pendenza relativa al rapporto di lavoro.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione di un accordo transattivo non consente di sostituire alla lettura adottata dal giudice di merito una mera interpretazione alternativa proposta dalla parte soccombente, se quella del giudice è logicamente congrua e sorretta da una lettura complessiva del testo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, tassativo e chiaramente riconducibile al vizio denunciato; è inammissibile la commistione tra violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi formulata in modo promiscuo.
- Ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., è necessario denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice mancata valutazione di argomentazioni difensive, deduzioni o singoli elementi istruttori.
- La validità della conciliazione o transazione in materia di lavoro può precludere l'azione giudiziale del lavoratore sul medesimo credito quando risulti che l'assetto negoziale abbia incluso anche la pretesa successivamente azionata.
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