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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19045/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione dell'INPS a un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per il pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, dopo pignoramento negativo eseguito presso il datore di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo che il datore fosse non assoggettabile a fallimento in concreto perché il credito azionato era inferiore a 30.000 euro e che tale non fallibilità potesse essere accertata incidentalmente nel giudizio promosso dalla lavoratrice, senza necessità di previa istanza di fallimento. L'INPS ricorre per due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2, e 5 L. n. 297/1982, 15, ultimo comma, R.D. n. 267/1942, in relazione all'art. 34 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui la non assoggettabilità al fallimento per debiti inferiori a 30.000 euro sarebbe accertabile incidenter tantum nel giudizio sul credito previdenziale; con il secondo denuncia la violazione delle medesime norme, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente guardato al solo credito della lavoratrice e non al complesso dei debiti scaduti del datore di lavoro, e abbia inoltre applicato indebitamente il principio di non contestazione a un fatto non conoscibile dall'INPS.

La decisione

La Cassazione rigetta il primo motivo, confermando che la questione della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, in astratto e in concreto, è questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda sul Fondo di Garanzia e può essere accertata incidentalmente dal giudice adito ai sensi dell'art. 34 c.p.c. Accoglie invece il secondo motivo: la Corte d'appello ha sbagliato perché ha verificato solo che il credito della lavoratrice fosse inferiore a 30.000 euro, mentre l'art. 15, ultimo comma, l.f. richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati del datore di lavoro; inoltre, su tale fatto non opera il principio di non contestazione, trattandosi di circostanza non nella conoscibilità dell'INPS. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per i necessari accertamenti sulla fallibilità in concreto del datore di lavoro, anche alla luce di un decreto del Tribunale fallimentare richiamato nella decisione, nonché per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 297/1982

    discipline richiamata quale base normativa del Fondo di Garanzia; non contiene, secondo la Corte, una regola che impedisca l'accertamento incidentale della non assoggettabilità a fallimento.

  • art. 5 L. n. 297/1982

    norma richiamata come fondamento della prestazione del Fondo di Garanzia.

  • art. 15, ultimo comma, R.D. n. 267/1942

    il presupposto negativo del fallimento richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati inferiori alla soglia; non è sufficiente considerare il solo credito dedotto in giudizio.

  • art. 34 c.p.c.

    consente l'accertamento incidentale della questione pregiudiziale relativa alla fallibilità del datore di lavoro nel giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la distribuzione dell'onere probatorio in tema di accertamento della soglia di indebitamento complessivo.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non può operare su un fatto estraneo alla conoscibilità dell'INPS, quale l'esatto ammontare complessivo dei debiti del datore di lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a ottenere la prestazione del Fondo di Garanzia, la verifica della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro costituisce una questione pregiudiziale in senso logico e può essere accertata incidentalmente dal giudice adito ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza necessità di una previa pronuncia fallimentare.
  • Ai fini dell'art. 15, ultimo comma, l.f., il giudice deve accertare l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati dell'imprenditore, non il solo importo del singolo credito fatto valere dal lavoratore.
  • Il principio di non contestazione non è utilizzabile per supplire alla prova di fatti che non rientrano nella conoscibilità della parte onerata della contestazione, come il complessivo indebitamento del datore di lavoro rispetto alla soglia di fallibilità.
  • L'errore nel parametro di accertamento della fallibilità concreta del datore di lavoro comporta la cassazione della decisione che abbia riconosciuto la prestazione del Fondo di Garanzia senza verificare il presupposto legale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLiquidazione giudizialeGiurisdizione
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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